Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court's refusal to review tax treaty document adequacy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional court ruling that denied a tax refund to a Spanish resident working in Italy. The agency argued the supporting tax treaty certificate was insufficient, but the court held that reviewing the document's adequacy constitutes a merits examination barred from cassation. Consequently, the lower court's decision to deny the refund based on the evidence presented was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4; Art. 360, n. 5 of the Civil Procedure Code: The court of cassation cannot re-examine the assessment of evidence or the adequacy of documents submitted by the parties, as such evaluations fall within the exclusive domain of the court of merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29316/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro HUERGO CRUZADO JAVIER, rappresentato e difeso dal prof. a vv . Lorenzo del Federico e dall’avv. Laura Rosa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via F.
Denza, n. 20. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO – SEZ. DISTACCATA PESCARA, n. 763/2017, depositata in data 8 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Diniego Rimb. IRPEF 2010 1. Il contribuente proponeva istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I, per ottenere la restituzi one delle ritenute operate dal sostituto d’imposta sulle retribuzioni percepite nell’anno 2010, in quanto dipendente – distaccato in Italia – della Fotowatio s.l.
A sostegno della propria istanza, il detto contribuente adduceva la propria residenza spagnola, la permanenza in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni in qualità di lavoratore distaccato, l’assoggettamento dei relativi redditi a ritenuta da parte del datore di lavoro (appunto la società spagnola Fotowatio s.l.). L’Ufficio non forniva alcunarisposta.
2. Avverso il detto diniego tacito di rimborso, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Pescara. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso di parte avversaria.
3. La C.t.p., con sentenza n. 482/01/2015, rigettava il ricorso del contribuente dichiarandolo inammissibile in ragione della carenza probatoria dell’istanza di rimborso presentata.
4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; l’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara si costituiva contestando i motivi di gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Tale Commissione, con sentenza n. 763/06/2017, depositata in data 08 settembre 2017, accoglieva il gravame, riformando la pronuncia di prime cure.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 per la quale l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1,cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.», l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto il secondo motivo di gravame dell’appellante, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per ritenere il reddito conseguito dalla parte imponibile solo in Spagna; in particolare, ha sostenuto che l’appellante avrebbe depositato il certificato rilasciato dall’Autorità fiscale spagnola attestante la residenza in Spagna del medesimo e la sua assoggettabilità alle imposte ivi applicabili. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 27, secondo comma, della Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni, ratificata con l. 29 settembre 1980, n. 663, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», l’ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostenuto che l’appellante abbia prodotto copia della dichiarazione tributaria spagnola relativa all’anno 2010, nella quale aveva inserito i redditi conseguiti dalla Fotowatio s.l. nel medesimo anno, a fronte dell’attività svolta in Italia, e ha fondato sul detto documento la legittimità della pretesa di rimborso, seppure il documento non fosse quello richiesto dalla Convenzione Italia-Spagna all’art. 27.
2. Il primo motivo è infondato. Invero, la sentenza impugnata appare più che congruamente motivata specialmente laddove ha ritenuto idonea ex art. 2697 cod. civ. la prova richiesta dall’art. 27 della Convenzione Italia- Spagna contro le doppie imposizioni in quanto il certificato allegato al ricorso dell’Agenzia ed al controricorso del contribuente reca il timbro dell’”Agencia Estatal de Administracion Tributaria”, è munito di luogo (Madrid) e data (16/6/2015) ed è anche firmato; esso è obiettivamente riconducibile all’autorità fiscale spagnola atteso che detto timbro è riportato a pg. 2 del certificato, nell’apposito spazio denominato “attestazione dell’autorità fiscale”.
Di poi, la C.t.r. ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite in Italia, relativamente ai compensi percepiti nel periodo in cui è stato distaccato in Italia, all’esito di un vaglio critico e di un prudente apprezzamento di tutta la documentazione prodotta nei gradi di merito dal contribuente medesimo individuando come provate tutte le condizioni convenzionalmente stabilite. In particolare, ha ritenuto sussistente: l'assoggettamento del reddito alle ritenute in Italia; il soggiorno in Italia per meno di 183 giorni; la residenza fiscale spagnola della società Fotowatio s.l.; la residenza fiscale in Spagna nell'anno 2010 da parte del ricorrente mediante certificazione rilasciata dalla ”Agencia Estatal de Administracion Tributaria”; l’assoggettamento a tassazione in Spagna dei redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Italia nel 2010 alle dipendenze della Fotowatio s.l.
3. Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza – con la quale l’Ufficio contesta che il documento prodotto innanzi alla C.t.r. fosse adeguato a legittimare la pretesa di rimborso del contribuente perché non ritenuto conforme a quello richiesto dallaConvenzione Italia-Spagna all’art. 27 – stimola, sotto l’egida della violazione di legge, un inammissibile riesame di merito di questa Corte, volto ad indagare la documentazione prodotta dall’appellante e il vaglio critico operatone dalla Commissione di secondo grado. La formale denuncia di errori di diritto, in realtà, sollecita una diversa valutazione della vicenda storica sottesa al giudizio ed un difforme apprezzamento delle risultanze istruttorie vagliate in sede d’appello.
Richiamando una recente pronuncia di questa Corte, i cui principi possono considerarsi di portata generale, è facoltà del giudice del merito, nell’esercizio «del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, (...) la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per ś solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori» (Cass., 12/06/2019, n. 15771).
Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che «esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, cos̀ come rigorosamente int erpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014» (Cass. n. 15771 del 2019).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida