Italian tax court declares tax appeal extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline. Although the taxpayer submitted a request for extinguishment, no formal request for the simplified settlement was filed by either party before December 31, 2020. Consequently, the legal process terminated automatically under the specific provisions governing tax dispute resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6 e comma 13 del d.l. n. 119 del 2018: The tax litigation process is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed time limit, terminating the dispute without a final judgment on merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro BRUGNOLI FABIO,elettivamente domiciliato in Roma, via Varrone n.9 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Graziano che lo rappresenta e difende, per procura in calce a l controricorso , unitamente e disgiuntamente all’Avv. Luigi Lana. -controricorrente – avverso la sentenza n. 281 / 22 /1 3 della Commiss ione tributaria regionale delLazio, depositata il 7 agosto 201 4 . uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti di Fabio Brugnoli, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ne aveva rigettato l’appello, confermando la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso di accertamento e la conseguente cartella notificati alla parte privata e relativi a IRPEF dell’anno di imposta 2005. Il Giudice di appello, dato atto che gli atti impositivi erano conseguenti all’omessa dichiarazione dei redditi da parte della COSMED s.r.l. della quale Fabio Brugnoli era socio, rilevava di avere, nel giudizio promosso dalla Società avverso l’avviso di accertamento della stessa annualità, con sentenza n.168/22/12, accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio ma che il riconosciuto errore commesso dalla Società in sede di compilazione dei redditi non poteva riverberarsi sul socio.
Riteneva, pertanto, avendo annullato tutti gli altri recuperi in capo alla Società, di confermare l’annullamento dell’avviso di accertamento e della cartella emessi ai danni del socio. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio. Il controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 con documentazione allegata. Considerato che: in data 7.06.2021 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima rata, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere;a fronte della documentazione versata in atti dalcontribuente, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso