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Ordinanza — n. 10413/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer joins simplified settlement procedure under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10413/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished because the taxpayer formally joined the simplified settlement procedure under the 2018 decree. Although the administrative authority had previously reduced the assessed tax by 15% due to machine obsolescence, the parties subsequently agreed to a faster resolution mechanism. Consequently, the court ruled that the substantive dispute was resolved, terminating the proceedings without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018; The filing of a request to join the simplified settlement procedure by the taxpayer constitutes a definitive resolution of the dispute, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute resolution cessation of litigation taxpayer agreement judicial extinction 2018 decree administrative tax assessment scopi fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
Art. 7 del d.l. n. 119 del 2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20245/2016 R.G. proposto da: SCATOLIFICIO FALSINI DI FALSINI ANTONIO, FLAVIO E C. S.A.S. nonché FALSINI ANTONIO, FALSINI FLAVIO e FALSINI GIUSEPPINA, in qualità di soci della Scatolificio Falsini di Falsini Antonio, Flavio e s.a.s., rappresentati e difesi dall’avv. Arnaldo Amatucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Titina Teresina Macrì, in Roma, via dei gracchi 130; –ricorrenti– Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

–controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 482/1/16, depositata il 10 marzo 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate di Arezzo notificò nei confronti degli odierni ricorrenti un avviso di accertamento, rilevando a loro carico l’infedele rappresentazione dei ricavi aziendali dell’esercizio 2004, evidenziata attraverso l’applicazione degli studi di settore.

L’avviso venne impugnato e la CTP respinse il ricorso. Il giudice di seconde cure riformò la decisione, sul rilievo che la presunzione relativa ai ricavi dedotta dall’applicazione degli studi di settore doveva ritenersi superata da quella derivabile dalla situazione precaria dei macchinari avendo lo stesso Ufficio riconosciuto non solo la loro vetustà ma anche la stessa malfunzionalità. L’Ufficio impugnò la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione che accolse il gravame in relazione al secondo motivo di ricorso. La causa venne, quindi, riassunta dinanzi alla CTR della Toscana che respinse il ricorso dei contribuenti evidenziando sia che l’omessa esplicazione del contraddittorio nella fase amministrativa fosse inammissibile in quanto non tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio (essendo stata proposta dinanzi alla Corte di Cassazione) e in relazione al merito della controversia chiarì che il giudice di legittimità non avesse negato l’applicabilità di fondo alla fattispecie dello studio di settore, pur riconoscendo che lo stesso dovesse essere integrato con le considerazioni difensive relative alla vetustà dei macchinari, disponendo la riduzione del 15% di quanto accertato dalla Amministrazione.

Avverso tale decisione hanno interposto ricorso, affidato ad un motivo, la società Scatolificio Falsini di Falsini Antonio, Flavio e C. s.a.s., nonché i soci Falsini Antonio, Falsini Flavioe Falsini Giuseppina mentre l’Agenzia dell’Entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentalecon un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta, da parte della Avvocatura generale, la comunicazione della Direzione Provinciale di Arezzo dell’avvenuta presentazione, da parte dei ricorrenti, della domanda di adesione alla definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018. L’Ufficio ha specificato che tale domanda è risultata regolare e che pertanto “il contenzioso risulta definito”. L'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l'effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse sono poste a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Sp