Italian Supreme Court allows correction of a ruling's material error regarding litigation costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted the Revenue Agency's request to correct a material error in a previous order. The original ruling incorrectly ordered the agency to pay litigation costs despite the agency being the losing party in the appeal. The court accepted the correction because the agency provided an authentic copy of the flawed order and the error was purely clerical. Consequently, the specific provision regarding cost allocation was removed from the original judgment to align with the correct legal outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The court may correct material errors in its own rulings when the requesting party submits an authentic copy of the document, ensuring the final text reflects the intended legal decision rather than clerical mistakes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14113/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro IOZZIA CARLO. -Intimato - Avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 9908/18, depositata il 20/04/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Correzione errore materiale RAGIONI DELLA DECISIONE 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, ai sensi dell’art. 391-bis, cod. proc. civ., contro Carlo Iozzia, che è rimasto intimato, per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 9908/2018 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 1454/2016 della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania.
L’ordinanza ha disatteso l’appello dell’ufficio avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda del contribuente (lavoratore dipendente) di rimborso del novanta per cento dell’Irpef - versata d al sostituto di imposta per gli anni dal 1990 al 1992 - in applicazione della normativa agevolatrice relativa al “sisma Sicilia” del dicembre 1990;
2. l’Agenzia delle entrate evidenzia che questa Corte ha rigettato il ricorso dell’ufficio e ha condannato l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del grado a favore del contribuente, il quale non si era costituito nel giudizio di legittimità;
3. il ricorso procedibile in quanto l’istante ha depositato copia autentica (del 23/04/2018) del provvedimento da correggere, essendo richiesta l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 4353/2023; in termini, Cass. n. 12983/2020);
4. il ricorso è fondato;
5. sussistono, infatti, i presupposti perl’intervento emendativo in quanto l’ordinanza n. 9908/2018, per mera svista, reca, in motivazione e nel dispositivo, la condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte privata chenon si era costituita e non aveva svolto alcuna attività difensiva innanzi alla Corte;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che, nell’ordinanza di questa Corte n. 9908/2018, sia espunto il penultimo capoverso della motivazione («Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo») e che, nel dispositivo, sia espunta la statuizione sulle spese, dalla parola “Condanna” alla parola “legge”. Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provve