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Ordinanza Interlocutoria — n. 10404/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal due to new simplified tax procedure law effective October 2023.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the ongoing tax appeal and ordered a remand to a new hearing schedule. The Administrative Agency argued that the Regional Tribunal erred in accepting a letter of engagement as valid documentation for expense deduction without proper invoices. The Court granted the taxpayer's request to apply the simplified tax procedure introduced by the recent law, which allows for expedited resolution of specific tax disputes.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 legge 197/2022; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The Court applies the new simplified tax procedure law to suspend proceedings and remand the case for a new hearing date.

Parole chiave

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simplified tax procedure suspension of proceedings letter of engagement expense deduction tax appeal suspension sottrazione dell'iva perdita di sostegno bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 della legge n. 197 del 2022
7 riguardavala negata deducibilità, come sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4 , del t.u.i.r.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 109 comma 5 T.U.I.R.
2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.e dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
art. 2697 cod. civ
nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23361/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro SE.R.I. s .p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Gentile ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Pozzetto 122, presso lo studio dell’Avv.Prof. Paolo Carbone, come da procura speciale. –controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6050/06/2017, depositata il 3 luglio 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Michele Cataldi nella pubblica udienza del 14 marzo 2023, ex art. 23, comma 8 - bi s, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022,n. 198; FATTI DI CAUSA 1.L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti della SE.R.I. s.p.a. (da ora in poi SERI), per l’anno di imposta 2012, avviso di accertamento, con il quale recuperò a PERDITA SU CREDITItassazione, ai fini Ires, maggior reddito, determinando la maggiore imposta dovuta ed irrogando le relative sanzioni.

L’atto impositivo si fondavasu 10 rilievi, di cui:

a) i rilievi dal n. 1 a 6 e il n. 8 sono stati oggetto di dichiarazione giudiziale di parziale cessazione della materia del contendere e non sono oggetto del presente giudizio;

b) il rilievo n. 7 riguardavala negata deducibilità, come sopravvenienza passiva ex art. 101, comma 4 , del t.u.i.r. , di un credito vantato dalla contribuente n ei confronti della Boccardi Immobiliare S.r.l. (da ora in poi Boccardi), successivamente era stato oggetto di rinuncia da parte del contribuente. Secondo la ricostruzione effettuata dall’Ufficio, tale credito nasceva da una complessa dinamica infragruppo coinvolgente alcune società aderenti al consolidato nazionale presentato da SERI, tra cui la Boccardi. Quest’ultima, originariamente di proprietà della SERI e poi successivamente ceduta alla SERIHG S.r.l. (società facente parte del gruppo di SERI), aveva venduto alla odierna controricorrente l’unico immobile di sua proprietà per il prezzo di 16.335.000,00 €, di cui 2.835.000 € a titolo di I.V.A.

Al momento del versamento delle imposte dovute in base al consolidato nazionale, SERI, in qualità di consolidante, si era fatta carico del versamento dell’Iva relativa alla compravendita del bene ceduto dalla Boccardi e vantava, quindi, nei confronti di quest’ultima un credito I.V.A. pari a 2.835.000 €. Tuttavia tale credito era stato poi oggetto di rinuncia da parte della SERI,nell’ambito di un accordo transattivo concluso tra quest’ultima e la Boccardi, la quale, in cambio della rinuncia, si obbligava a far subentrare la odierna controricorrente nella posizione creditoria, la cui esistenza ed entità erano ancora oggetto di un procedimento instaurato presso il Tribunale di Latina, nei confronti della Provincia di Latina, cui veniva imputato di non avere adempiuto alcuni obblighi contrattuali nascenti da investimenti immobiliari compiuti dalla stessa Boccardi.

La scelta di addivenire ad un accordo transattivo in alternativa alla riscossione del credito veniva giustificata dalla SERI con la sostanziale insolvenza della Boccardi, che versava in uno stato di illiquidità, da cui discendeva l’ oggettiva inesigibilità del credito transatto. Secondo l’Amministrazione, la rinuncia della contribuente al credito, inserita nella transazione con la Boccardi, sarebbe antieconomica, poiché la SERI, senza alcuna apparente ragione imprenditoriale, ha rinunciato ad un credito certo ed esigibileverso la Boccardi, ricevendo in cambio un creditodi quest’ultima, verso la Provincia di Latina, ancora sub iudicee quindi incerto;

c) il rilievo n. 9 riguardava la passività iscritta in bilancio e costituita dal debito nascente dalla prestazione professionale del dott. Franzoni, che veniva dall’Ufficio ritenuta insussistente perché non documentata da idonee fatture;

d) il rilievo n. 10 riguardava la negazione della postapassiva, e la correlata omessa rilevazione di una sopravvenienza attiva,avente ad oggetto un debito della SERI nei confronti della GHG s.r.l. maturato a seguito di cessione di un contratto di leasing immobiliare. Secondo l’Amministrazione, il credito dellaGHG s .r.l. era venuto meno, dando luogo pertanto ad una sopravvenienza passiva, in luogo della dedotta passività. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente ha presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che, per quanto qui ancora interessa, lo ha accolto.

Contro la sentenza di primo grado la contribuente ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto con la sentenza di cui all’epigrafe. L’Amministrazione ha quindi introdotto ricorso per la cassazione della decisione di secondo grado, affidandolo a tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorsoed ha prodotto memoria. Il Procuratore generale ha prodotto conclusioni scritte, chiedendo dirigettare il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88, 101, comma 5 e 109, comma 5 del t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la rinuncia al credito vantato dalla SERI, costituisse una perdita , legittimamente deducibile, su un credito che, a causa della oggettiva situazione di illiquidità finanziaria in cui versava Boccardi, era divenuto inesigibile.

Invece, a detta dell’Ufficio, la SERI, infatti, con la transazione oggetto di contestazione, ha ceduto un credito certo ed esigibile in cambio di un credito litigioso, così assumendo su di sé il concreto rischio di una futura pronuncia giudiziaria sfavorevole ed integrando una condotta priva di logica imprenditoriale, quindi antieconomica, che non potrebbe giustificarsi con la possibilità che dalle operazioni svolte discendano benefici economici futuri. 2.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., per aver la CTR ritenuto che, in mancanza di idonee fatture, la lettera di incarico relativa all’anno 2010 po tesse costituire documentazione giustificativa, ai fini della deduzione delle prestazioni svolte dal dott.

Franzoni nei confronti di SERI. 3.Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 88 e 109, comma 5, T.U.I.R. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che non sussistessero idonei elementi da cui desumere l’insussistenza sopravvenuta del debito di SERI nei confronti di GHG s.r.l.,né tantomeno altre cause di estinzione del debito, tra le quali la decorrenza del termine prescrizionale. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, invece, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto tenere conto di una serie di elementi, risultanti dall’Anagrafe Tributaria, dai quali far discendere la sopravvenuta insussistenza del debito assunto da SERI nei confronti di GHG s.r.l.

La ricorrente, infatti, rileva:

a) la GHG S.r.l. era società sostanzialmente inattiva, in quanto non svolgeva attività dal 2009 e non aveva presentato, per gli stessi anni, alcuna dichiarazione fiscale;

b) alla luce della documentazione prodotta da SERI, la GHG S.r.l. non aveva intrapreso alcuna iniziativa legale volta al recupero del debito;

c) la SERI aveva effettuato plurimi pagamenti parziali con modalità anomale (tramite importi inferiori a 1.000,00 € in contanti) le cui ricevute erano redatte su carta bianca non intestata recante la firma del sig. Mastrangelo in qualità di legale rappresentante della società;

d) nel 2013 e nel 2014 non risultavano ulteriori pagamenti a favore della GHG S.r.l.;

e) dall’Anagrafe Tributaria risulta che il sig. Mastrangelo, rappresentante legale della GHG S.r.l., aveva ricevuto, negli anni 2010, 2011 e 2012, dalla SERI compensi per lavoro autonomo. In particolare l’esistenza di un rapporto di lavoro tra la società debitrice e il sottoscrittore delle ricevute di pagamento nonché le modalità anomale di pagamento, denoterebbero, a detta dell’Ufficio, l’impossibilità di dimostrare «la correlazione tra i pagamenti effettuati e il debito preesistente verso la GHG S.r.l.»(pag. 9 del ricorso). 4.La contribuente controricorrente ha prodotto memoria, con la quale ha chiesto di sospendere il giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Sussistendone i presupposti, il giudizio va quindi sospeso sino al 10 ottobre 2023 e va disposto rinvio a nuovo ruolo per un’adunanza successiva a tale data.

P.Q.M.

sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo per la fissazione di adunanza successiva al 10 ottobre 2023. Così deci