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Ordinanza Interlocutoria — n. 10401/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal allowing simplified tax payment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the taxpayer's appeal regarding bank audit proceedings initiated under specific tax regulations. The court noted that the taxpayer had recently declared an intent to utilize the simplified payment procedure established by Law No. 197/2022. Consequently, the court ordered a remand to a new hearing scheduled for October 2023 to address this procedural change.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 novellato, l. n. 197/2022; The court may remand proceedings to a new hearing when a taxpayer declares an intent to utilize a simplified payment procedure established by recent legislation.

Parole chiave

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Italian tax law simplified payment procedure Law 197/2022 bank audit proceedings Corte di Cassazione tax appeal dismissal procedural remand contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 novellato, l. n. 197/2022
PQM La Corte rinvia la trattazione a nuovoruolo successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197 novellato, l.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Interposto ricorso al giudice di prossimità, i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sennonché questa Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello sull’argomento della sopravvenuta incostituzionalità parziale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 723/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Patanè Paolo con gli avvocati Alessia Vignoli Covino e prof. Raffaello Lupi nel domicilio eletto presso lo studio legale ACTA, in Roma, alla via Fregenen. 67; -controricorrente- Oggetto: accertamenti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972. 18– 723 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna n. 597/14/2018, pronunciata il 19febbraio 2018 e depositata il 23 febbraio 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il sig. Paolo Patané era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, in ragione di versamenti non giustificati pari a quasi due milioni di euro e prelievi per oltre mezzo milione, ritenuti indice di proporzionale maggio reddito non esposto in dichiarazione. Interposto ricorso al giudice di prossimità, i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sennonché questa Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello sull’argomento della sopravvenuta incostituzionalità parziale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

Il giudizio rescissorio si concludeva ancora in favore del contribuente. Insorge il patrono erariale spiegando ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, nonché memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. PQM La Corte rinvia la trattazione a nuovoruolo successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197 novellato, l. n. 1