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Ordinanza Interlocutoria — n. 10380/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to allow taxpayer to use new 2022 tax simplification law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione remanded the case to a new hearing date after the taxpayer declared intent to utilize the tax simplification provisions introduced by Law No. 197/2022. The original proceedings involved a challenge to bank audit measures under the 1972 tax code, where the taxpayer had previously benefited from favorable rulings regarding constitutional issues. The court decided to pause the proceedings to allow the new legislative framework to be formally applied before resuming the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, novellato, l. n. 197/2022; The court may remand proceedings to a new hearing date to allow a taxpayer to avail themselves of newly introduced tax simplification laws.

Parole chiave

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Italian tax law simplification procedure Law 197/2022 remand to new hearing tax audit measures Corte di Cassazione fiscal proceedings procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, novellato, l. n. 197/2022
PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197novellato, l.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Interposto ricorso al giudice di prossimità, i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sennonché questa Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello sull’argomento della sopravvenuta incostituzionalità parziale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 791/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Patanè Paolo con gli avvocatiAlessia Vignoli Covino e prof. Raffaello Lupi nel domicilio eletto presso lo studio legale ACTA, in Roma, alla via Fregenen. 67; -controricorrente- Oggetto: accertamenti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2 d.P.R. n. 633/1972. 19– 7 91 - 20 20 – 1 2 /0 4 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna n. 597/14/2018, pronunciata il 19febbraio 2018 e depositata il 23 febbraio 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il sig. Paolo Patané era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, in ragione di versamenti non giustificati pari a quasi un milione di euro e prelievi per oltre seicentomila euro , ritenuti indice di proporzionale maggior reddito non esposto in dichiarazione. Interposto ricorso al giudice di prossimità, i gradi di merito erano favorevoli al contribuente, sennonché questa Corte cassava con rinvio la sentenza d’appello sull’argomento della sopravvenuta incostituzionalità parziale dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

Il giudizio rescissorio si concludeva ancora in favore del contribuente. Insorge il patrono erariale spiegando ricorso per cassazione affidato a tremezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, nonché memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, successivamente al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197novellato, l. n. 19