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Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12651/2014R.G. proposto da Mallardo Gerardo, Mallardo Tiziana, Mallardo Milena, tutti quali eredi della signora Panico Anna, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ciaramella, con domicilio pec: gciaramella@pec.it nonché presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, in Roma, alla via Donatello n. 71; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 15– 12 651 - 20 14 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 314/52/2013,pronunciata il 16 ottobre 20 13 e depositata il 13 novembre 2013, non notificata .

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 10258/2023 — snciv · Corte di Cassazione: In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, dichiarando volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022. Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett.

Parole chiave

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contenzioso tributario diritti del contribuente ricupero d'imposta lite in materia di tariffa amministrazione fiscale priorità del credito fiscale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12651/2014R.G. proposto da Mallardo Gerardo, Mallardo Tiziana, Mallardo Milena, tutti quali eredi della signora Panico Anna, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ciaramella, con domicilio pec: gciaramella@pec.it nonché presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, in Roma, alla via Donatello n. 71; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 15– 12 651 - 20 14 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 314/52/2013,pronunciata il 16 ottobre 20 13 e depositata il 13 novembre 2013, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29marzo 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La sig.ra Anna Panico era socia della EDIL C.M. s.r.l. a ristretta base azionaria, accertata per maggior reddito nell’anno d’imposta 2004, donde la socia veniva attinta in proporzione alla quota societaria con atto impositivo notificatole il 11 novembre 2009. I gradi di merito esitavano in rigetto e gli eredi della contribuente, che già avevano coltivato l’appello a seguito del decesso dell’originaria contribuente accertata, propongono ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria, dichiarando volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022. CONSIDERATO Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 197, della l. n.197/2022. Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett.

c) del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha fissato, a modifica dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, la sospensione del giudizio, richiesta dalla parte che abbia formulato istanza di definizione agevolata della lite, fino al 10 ottobre 2023. PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causanuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 2