Cassation court dismisses appeal and remands case for joint handling of related tax refund claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Porto Bolaro srl against the Regional Tax Commission's decision denying a tax refund. The company argued that provisional cadastral rents proposed in 2008 were merely administrative suggestions subject to correction, and that the administration's 2016 Prontuario implicitly acknowledged errors in past assessments. The court rejected these arguments, noting the lack of retroactive effect for the company's own 2016 corrections and the absence of a definitive judicial finding on the administration's past errors. Consequently, the judgment was remanded to a new docket for joint processing with other pending appeals regarding similar tax years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1 co. 164 l. 296/06: The court's decision to deny a tax refund based on the applicant's own failure to correct provisional cadastral rents does not violate the statute of limitations, and related appeals concerning the same factual matrix must be joined for joint examination.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22328/2020 R.G. proposto da: Porto Bolaro srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Andrea Saccucci di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in Via Lisbona 9, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente – e contro Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.
Damiana Falcone dell’Avvocatura Civica, come da procura in atti; dom.to ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. -parte controricorrente - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.885/8/20 del 13.5.2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; RILEVATO CHE § 1.1 La Porto Bolaro srlpropone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, in accoglimento degli appelli riuniti proposti dall'Agenzia delle Entratee dal Comune di Reggio Calabria, ha ritenuto legittimo il diniego dal Comune opposto alla sua istanza di rimborso della maggiore Ici versata - nell’anno 2009 - per vari fabbricati a destinazione commerciale da essa posseduti ed iscritti in categoria D/8.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'Ici chiesta in rimborso era stata dalla società versata sulla base di una rendita catastale da essa proposta il 3 novembre 2008 con procedura Docfa (d.m. 701/94), mai rettificata dall'Ufficio; il 19 ottobre 2016 la società aveva presentato, per gli stessi immobili, una denuncia di variazione Docfa proponendo rendite catastali sensibilmente più basse (fatte oggetto di un avviso di rettifica notificato in corso di causa) e, il 21 novembre 2016, aveva chiesto il rimborso dell'Ici pagata sulle maggiori rendite inizialmente proposte, con istanza che il Comune aveva respinto con la seguente motivazione:
«il termine per proporre istanze prescritto ai sensi dell'articolo 13 d.lgs.504/92 »; - contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune avevano proposto atti di gravame sufficientemente specifici ed idonei a censurare la sentenza di primo grado in tutte le sue statuizioni ed affermazioni; - diversamente da quanto affermato dai primi giudici, la rettifica operata dalla società, nel 2016, delle rendite dalla stessa proposte nel 2008 non poteva avere effetto retroattivo perché derivante (in applicazione dell'insegnamento della S.C.) da un errore (negligenza) della stessa società contribuente e non dell'Ufficio; - in particolare, non poteva individuarsi un errore dell'Ufficio, ovvero un comportamento di quest'ultimo induttivo di errore, nella adozione nell'ottobre 2016 di un ‘prontuario’ dei valori unitari degli immobili, in realtà finalizzato a fornire ai professionisti mere indicazioni di massima, non già a stabilire valori tassativi ad effetto costitutivo; - vertendosi di errore del contribuente, il diritto al rimborso risultava già perento al momento della relativa istanza, posto che in quel momento era già decorso il termine decadenziale quinquennale dal pagamento di cui all'articolo 1 comma 164 l.296/06; - condivisibili erano altre sentenze con le quali la medesima Commissione tributaria provinciale aveva negato analogo diritto al rimborso per le annualità Ici dal 2011 al 2013.
Resistono con controricorso tanto l'Agenzia delle Entrate quanto il Comune di Reggio Calabria. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE § 1.2 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta –ex art.360, co. 1^, n.4, cod.proc.civ . – nullità della sentenza per violazione degli articoli 49, 53 e 57 d.lgs. 546/92, nonché 329 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. p er avere la Commissione tributaria regionale omesso di considerare che tanto l'appello dell'agenzia delle entrate quanto quello del Comune di Reggio Calabria erano inammissibili perché del tutto generici e privi di specifica censura alla sentenza di primo grado; segnatamente, laddove quest'ultima aveva imputato l'errore all'Ufficio, così come evincibile dalla solo successiva adozione del Prontuario recante i valori immobiliari corretti, ed aveva inoltre affermato l’efficacia retroattiva della variazione della rendita dichiarata nel 2016 dalla società, appunto dipendente dall’errore dell'amministrazione.
Né la Commissione tributaria regionale aveva rilevato il giudicato interno che si era formato sull'affermazione dei primi giudici (non censurata da nessuno dei due appellanti), secondo cui «la predisposizione del prontuario da parte dell'agenzia delle entrate equivale al riconoscimento di una errata indicazione per il passato dei criteri di stima da parte della stessa agenzia, tale da indurre in errore i contribuenti (significativo è il richiamo effettuato nel prontuario a sentenze definitive di varie commissioni tributarie) ». Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^, n.3, cod.proc.civ.
– violazione e falsa applicazione della disciplina catastale ed impositiva di riferimento (artt.3, 10, 20 rdl 652/1939, art.56 d.P.R. 1142/1949, art. 5 d.lgs. 504/92, art.74 l. 342/00), anche in relazione agli articoli 3, 53 e 97 Cost., per non avere la Commissione tributaria regionale rilevato che le rendite catastali di cui alla Docfa del 2008 erano portate da mere ‘proposte’ provvisorie (in ordine alle quali il termine di 12 mesi concessi all’Amministrazione per la verifica aveva natura meramente ordinatoria), come tali suscettibili di essere sempre emendate dal contribuente così da renderle conformi ai su richiamati precetti costituzionali.
Nella specie, l'esigenza di rettificare le rendite proposte era scaturita proprio dall'emanazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell'ottobre 2016, del ‘Prontuario’, a fronte del fatto che dal 2008 le caratteristiche dei fabbricati non erano in nulla mutate. Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 164, l.296/06 (sostitutivo dell'abrogato art. 13 d.lgs.504/92), per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto perento il diritto al rimborso, nonostante che né alla data dell'istanza relativa (21 novembre 2016) né a quella di introduzione del presente giudizio (4 luglio 2017) l'Ici effettivamente dovuta per il 2009 risultasse esattamente determinata, con conseguente accertamento, nell’an e nel quantum , del credito a rimborso.
Il che impediva che il termine quinquennale di decadenza, ex art.1 co. 164 cit., iniziasse a decorrere. § 1.3 Nella memoria 24 marzo 2023 la società ricorrente ha, tra il resto, segnalato che tra le stesse parti del presente giudizio pendono innanzi a questa Corte – in relazione ad analoga pretesa restitutoria relativa alle annualità Ici 2010, Ici 2011 ed Imu 2012 - altri ricorsi rispettivamente iscritti ai numeri: 28957/22, 7532/22 e 30256/22 rg.. Stante la sussistenza di ragioni di connessione sia soggettiva sia oggettiva tra il presente ricorso e quelli così evidenziati, relativi alla medesima controversia seppure riferita a diverse annualità di imposta, il giudizio va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta, ovvero l’eventuale riunione.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 2