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Ordinanza — n. 10249/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax appeal extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10249/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer had paid the agreed installments but failed to formally request the simplified settlement, while the tax agency did not object. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provision governing this simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: If neither party requests the simplified settlement within the prescribed term, the proceedings are automatically extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction statutory deadline failure tax administration litigation automatic termination of proceedings procedimento antisovvenzioni contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Art. 380 bis-1 cod.proc.civ.
Art. 372 cod.proc.civ.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro ASCIONE GIULIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei presso lo studio dell’Avv.Gianluigi Malossi e rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. Vincenzo Schiavone. -controricorrente – avverso la sentenza n. 7610 / 3 9 /1 4 della Commiss ione tributaria regionale delLazio-sezione staccata di Latina, depositata il 16 dicembre 2014.

Estinzione definizione agevolata art 6 d.l.n.119 del 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Giuliano Ascione di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art.38 d.P.R. n.600 del 1973 e relativo a Irpef, Iva e Irap dell’anno 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio-Sezione staccata di Latina (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, la Commissione tributaria di prima istanza aveva annullato l’atto impositivo in difetto del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso Giuliano Ascione. In data 29.07.2021 il controricorrente ha depositato istanza con cui -premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art.6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato integralmente tutte le rate concordate-ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Rinviata la trattazione della causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui all’art.372 cod.proc.civ. il controricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed ha ribadito l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio.

Il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., in camera di consiglio. Considerato che: a fronte della documentazione versata in atti dalcontribuente, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso,in