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Ordinanza — n. 10212/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling service orders suffice for signature delegation under Art. 42 DPR 600/1973.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10212/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that annulled tax notices. The lower court had invalidated notices signed by partners without specific written delegation, while accepting notices signed directly by the provincial director. The court ruled that service orders constitute valid signature delegation for internal administrative decentralization, rejecting the requirement for specific written mandates in this context.

Regesto Legislator

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Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A service order constitutes valid delegation of signature for tax assessment notices, as it represents mere internal bureaucratic decentralization without external relevance, rendering specific written mandates unnecessary when the delegate's qualification is identified.

Parole chiave

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tax assessment notices signature delegation service orders administrative decentralization Cassation appeal DPR 600/1973 ultra petita decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Il giudice di seconde cure accolse il gravame, sotto il profilo della denunciata nullità degli avvisi per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, “anche e soprattutto” alla luce della sentenza di questa Corte n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1.
Art. 112 c.p.c.
nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1.
art. 112 c.p
nonché violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22803 del 2015
Cass. n. 11013 del 2019
In disparte l’evidente ultrapetizione rispetto all’avvisto emesso nei confronti della s.d.f.,trova applicazione, nella specie, Cass. n. 11013 del 2019 la quale ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art.
Cass. n. 36662 del 2022
Cass. n. 37227 del 2022
Cass. n. 25711 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20125/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente– Contro MAIELLANO GIUSEPPE, MAIELLANO ANDREA nonché la MAIELLANO ANDREA E GIUSEPPE, società di fatto; –intimati - avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 184/2016 depositata il04/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA.

FATTI DI CAUSA 1.La società di fatto Maiellano Andrea e Maiellano Giuseppe, gestore di una spiaggia libera attrezzata in Alassio, ed i soci Maiellano Andrea e Maiellano Giuseppe, appellarono la sentenza n. 159 del 2015 della CTP di Savona che aveva rigettato l’impugnazione da questi proposta avverso sette avvisi di accertamento relativi a imposte dirette ed IVA per l’anno 2008. Il giudice di seconde cure accolse il gravame, sotto il profilo della denunciata nullità degli avvisi per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, “anche e soprattutto” alla luce della sentenza di questa Corte n. 22803 del 2015, e per l’effetto annullò tutti gli avvisi notificati agli appellanti.

Il giudice di merito, ripercorse, facendolo proprio, l’iter argomentativo della citata giurisprudenza evidenziando come ai fini della validità della delega non fosse sufficiente un mero ordine di servizio ma una delega scritta, specifica, temporalmente e causalmente circostanziata, che indicasse altresì il nome del delegato alla firma degli atti. Avverso tale decisione ha interposto ricorso l’agenzia delle entrate con 3 motivi, connessi tra loro, mentreGiuseppe MAIELLANO, Andrea MAIELLANO e la società di fatto di MAIELLANO ANDREA E GIUSEPPE, sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1. n. 4 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si evidenzia, in particolare, che la CTR ha annullato tutti gli avvisi di accertamento, ritenendo l’avvenuta contestazione del vizio formale dell’assenza di delega di firma ex art. 42 cit., mentre l’avviso emesso nei confronti della s.d.f. era firmato dal direttore dell’ufficio e solo quelli emessi nei confronti dei soci erano stati firmati su delega dello stesso.

Ne deriva che, in relazione a detto avviso, non essendovi stata alcuna contestazione, la CTR avrebbe travalicato il principio della domanda, pronunciandosi ultra petita, (avendo annullato l’avviso sul presupposto di una eccezione non formulata) , senza neppure considerare il dato, pacifico, che la sottoscrizione del provvedimento, effettuata direttamente e senza intermediazione di delega dal Direttore Provinciale non poteva essere annullato per vizi eventuali attinenti la sottoscrizione degli avvisi emessi nei confronti dei soci. 2.Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5. c.p.c., per la mancata valutazione dell’esistenza in capo a colui che ha firmato (alla luce di una documentazione che si assume essere stata allegata ai precedenti gradi di giudizio ed al ricorso) di una valida delega.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., dell’art. 42 d.P.R. n. 60 del 1973 con riguardo agli avvisi emessi nei confronti dei soci perché alla luce della citata disposizione, l’ordine di servizio ben può assurgere ad idonea delega di firma anche in considerazione del fatto che la delega di firma e la delega difunzioni hanno natura differente. 4.I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. In disparte l’evidente ultrapetizione rispetto all’avvisto emesso nei confronti della s.d.f.,trova applicazione, nella specie, Cass. n. 11013 del 2019 la quale ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Il principio, vale la pena di evidenziarlo, è stato ribadito anche di recente anche da questa sezione con le ordinanze n. 36662/2022 e 37227/2022, n. 25711 del 2020. 5.Il giudice di merito non si è attenuto al principio di cui innanzi e, pertanto, ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese,alla Corte di giustizia tri