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Ordinanza — n. 10210/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling transaction must be analyzed by underlying rights, not generic obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10210/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a regional tribunal decision that partially allowed a taxpayer's claim for a refund of funds paid in a settlement. The taxpayer argued the payment was compensation for rights, while the agency contended it constituted an assumption of obligations under tax law. The court rejected the agency's argument, holding that classifying all settlement payments as 'assumption of obligations' would allow parties to surreptitiously alter tax regimes, violating the principle of equal contribution.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. c-bis e lett. l), TUIR: The qualification of a settlement payment as income from the assumption of obligations is not automatic; the court must examine the underlying rights and the specific nature of the transaction to determine the appropriate tax regime, preventing the surreptitious modification of statutory tax rules.

Parole chiave

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tax settlement classification assumption of obligations income from independent work tax regime modification principle of equal contribution transfer of rights Cassation dismissal imposta sulle prestazioni in capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR
In sede di gravame invece la CTR accoglieva parzialmente la stessa, o meglio accoglieva la tesi subordinata circa il rientrare la fattispecie nella disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR.
Art. 67, comma 1, lett. l), TUIR
Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato l’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e fatto falsa applicazione della stessa disposizione, lett.
Art. 360, c.p.c.
c-bis., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 luglio 2021, n. 20316
Occorre, pertanto, guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato” (Cass. 5 luglio 2021, n. 20316).
Cass. 29/01/2016, n. 1778
Cass. 29/01/2016, n. 1778) P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25353/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro GALEAZZI CELESTINA, rappresentata e difesa dagli avv. Victor Uckmar, Giuseppe Corasaniti e Guglielmo Fransoni, elettivamente domiciliata presso l’avv. Guglielmo Fransoni in Roma, via Crescenzio 2, il tutto come da procuraa margine del controricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.217/2016, depositata il 5 aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta erroneamente versata a fronte di somma corrisposta in sede transattiva. In particolare, la stessa, titolare di quote della Banca Natura obbl. oggetto transaz Popolare di Ancona (cooperativa), impugnava la delibera 18 novembre 1995 a mezzo della quale la stessa si trasformava in società per azioni ed emetteva un prestito obbligazionario riservato a Banche Popolari Unite, convertito forzatamente in azioni, che di fatto trasformava quest’ultima in azionista di maggioranza.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 97 del 2002, riconosceva l’illegittimità della delibera, in quanto lesiva del diritto di opzione spettante ai soci e del diritto di voto capitario, che con la trasformazione veniva trasformato in voto proporzionale alle azioni possedute. Nel corso del relativo giudizio d’appello, le parti giungevano ad una transazione a mezzo della quale la controparte riconosceva, a fronte della rinuncia ai propri diritti da parte dei piccoli azionisti fra cui la contribuente, una somma di denaro, nella specie pari ad € 26.660,00.

In sede di risposta all’interpello l’Agenzia qualificava l’introito non come ristoro del patrimonio leso, come in principalità rappresentato dalla contribuente, e neppure come corrispettivo della cessione dei diritti connessi ai titoli detenuti, ma come “assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere”. Dopo il versamento prudenziale la contribuente chiedeva quindi il rimborso rispetto al quale si formava il silenzio- rifiuto. La contribuente ricorreva quindi alla CTP, la quale respingeva l’istanza. In sede di gravame invece la CTR accoglieva parzialmente la stessa, o meglio accoglieva la tesi subordinata circa il rientrare la fattispecie nella disciplina di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, ed ha altresì depositato memoria in data 15 luglio 2021. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato l’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR e fatto falsa applicazione della stessa disposizione, lett. c-bis., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto oggetto della transazione non era la cessione di diritti di partecipazione o di opzione, ma la rinuncia ai diritti, e del resto la sentenza del Tribunale di Ancona aveva ad oggetto la nullità della delibera assembleare 2.

Preliminarmente deve escludersi che il ricorso sia inammissibile, poiché con esso non si ripropone una questione di interpretazione della volontà delle parti espressa nell’accordo transattivo, il che costituisce giudizio di fatto sottratto allo scrutinio di questa Corte, ma la qualificazione degli obblighi in esso contenuti, se cioè configuranti una cessione di diritti di partecipazione ovvero nell’assunzione di obblighi rilevanti ai fini dell’art. 67, comma1, lett. l), TUIR. Ciò precisato ritiene questo Supremo Collegio che il ricorso sia infondato.

L’art. 67, comma 1, lett. c-bis, TUIR, qualifica come redditi diversi le plusvalenze derivanti da “cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (…) nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (…)”. A sua volta la lett.

l) della medesima disposizione qualifica, sempre come redditi diversi (ma soggetto al regime fiscale di cui all’art. 5, d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461), annovera “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”. In vicenda analoga, questa Corte hagià osservato come “guardare agli obblighi di fare, non fare o tollerare come categoria autonoma e generale della transazione, significa accordare a quell'istituto una funzione novativa anche sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che ogni operazione -più o meno fiscalmente onerosa ovvero di tassazione incerta- può essere oggetto di transazione su di una lite minacciata, al solo fine di far ricadere quanto corrisposto nella categoria generale e sussidiaria degli obblighi di fare, non fare o tollerare.

In tal modo, sarebbe rimesso alla disponibilità delle parti uno strumento consensuale per il mutamento surrettizio del regime fiscale imposto dal legislatore nell'esercizio della sua riserva e in contrasto con il principio di capacità contributiva. Occorre, pertanto, guardare alla ragion d'essere ed alla natura dei diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato” (Cass. 5 luglio 2021, n. 20316). In altri termini con l’interpretazione proposta dalla difesa erariale, qualsiasi rapporto, se oggetto di transazione, trasformerebbe l’obbligazione originaria in obbligo di fare, non fare o sopportare, il che contrasta con la natura meramente dispositiva dei diritti litigiosi propria della transazione, sostituendola con una novativa di tipo generalizzato.

3. Il ricorso dev’essere dunque respinto. Le spese vanno poste in capo alla parte ricorrente. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778) P. Q. M. La Corte rigettail ricorso. Pone le spese relative al presente giudizio in capo alla ricorrente, liquidandole in € 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella mi