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Ordinanza — n. 10192/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, overturning regional tax court's dismissal of deductibility claims based on insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10192/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's first ground regarding the nullity of the tax assessment due to lack of motivation but allowed the second ground concerning the deductibility of costs. The Regional Tax Court had rejected cost deductions because invoices lacked specific causality and proof of payment, relying on the 'spesometro' data. The Court ruled that while the tax authority can use simple presumptions in inductive assessments, it must still inductively reconstruct costs relative to gross revenue to respect the constitutional principle of contributory capacity, a requirement the lower court failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 41 d.P.R. n. 600/1973; Art. 109 d.P.R. n. 917/1986: In inductive tax assessments, the tax authority may use simple presumptions but must inductively reconstruct deductible costs relative to gross revenue to ensure compliance with the constitutional principle of contributory capacity.

Parole chiave

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inductive tax assessment deductibility of costs contributory capacity simple presumptions burden of proof tax administration powers reconstruction of costs fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.
CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p. per violazione dell’art.
Art. 2697 c.c.
per violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova relativamente 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF all’inerenza e conseguente deducibilità dei costi per presunta mancanza dei requisiti di cui all’art.
Art. 109 TUIR
in materia di onere della prova relativamente 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF all’inerenza e conseguente deducibilità dei costi per presunta mancanza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR nonché degli artt.
Art. 3 L. n. 289/91
CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co.
Art. 7 L. n. 212/2000
42 d.P.R. n. 600/1973
212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973 e 53 d.P.R.
53 d.P.R. 633/1972
600/1973 e 53 d.P.R. 633/1972 in materia di motivazione degli atti amministrativi.
Art. 41 d.P.R. n. 600/1973
39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R.
Art. 75 (ora 109) d.P.R. n. 917/1986
art. 2697 c.c
per violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n.19174/2003
600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cass. V, n.19174/2003; n.2605/2000), non è men vero che con sentenza n.
Cass. V, n.2605/2000
Corte cost. n. 225/2005
Corte cost. n. 10/2023
Cass. V, n. 1506/2017
Cass. V, n. 3995/09
Cass. VI-5, n. 26748/2018
Cass. V, n. 23314/2013
26748/2018; Cass. V, n. 23314/2013;
Cass. V, n. 13119/2020
Circ. AdE, n. 9/E/2015
Circ. AdE, n. 9/E/2015, §2) (Cfr.
Cass., V, n. 2581/2021
Cass. V, n. 13119/ 2020; conf. Circ. AdE, n. 9/E/2015, §2) (Cfr. Cass., V, n. 2581/2021). 4.1 A tali principi non si è uniformata la gravata sentenza, sicché il motivo è fondato e merita accoglimento.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13502/2021 R.G. proposto da Jing Suan s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Torino (TO), con l’avv. Maria Grazia Mastino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Amedeo Avogadro n.–ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: spesometro – onere della prova – deduzione forfettaria in accertamento induttivo 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, Torino, n. 679/04/2020,pronunciata il 06 ottobre 2020 e depositata il 13 novembre 2020,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società ricorrente era destinataria di un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi, oltre che ai fini IRAP ed IVA se dovuta, per l’anno d’imposta 2013. Dai dati forniti in base al cosiddetto “spesometro” l’ufficio aveva invero accertato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA, omissione accertata anche in capo alla società Eurologfer soc. coop, sua fornitrice. Esperita infruttuosamente la procedura di accertamento con adesione, la società ricorrente adiva il giudice di prossimità lamentando il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per aver escluso la rilevanza fiscale delle fatture di costo emesse dalla fornitrice. 2.I due giudizi di meritoconfermavano la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

Segnatamente la CTR riteneva corretto il disconoscimento dei costi indicati nelle fatture emesse dalla fornitrice giacché carenti dei requisiti previsti dall’art. 109 TUIR, in particolare quelli di certezza e di inerenza, nonché per recare dette fatture una causale generica e per essere prove di riscontro probatorio in ordine al pagamento delle prestazioni. 3.Ricorre avanti a questa Corte la società contribuente, che si affida a due motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso, mentre in prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria.

CONSIDERATO 1.Con il primo motivo la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p. per violazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova relativamente 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF all’inerenza e conseguente deducibilità dei costi per presunta mancanza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR nonché degli artt. 3 L. n. 289/91, 7 L. n. 212/2000, 42 d.P.R. n. 600/1973 e 53 d.P.R. 633/1972 in materia di motivazione degli atti amministrativi. 1.1 In sostanza, prendendo l’abbrivio dalla presunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, giacché basato “esclusivamente” sulle risultanze dello spesometro, la ricorrente lamenta la violazione, da parte della CTR, dei principi applicabile in tema di onere probatorio.

2. Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso, perché la doglianza afferente la violazione del riparto dell’onere probatorio è radicalmente nuova e non vi è prova della sua rituale proposizione in primo grado e riproposizione in appello né esso può essere rilevato d’ufficio da questa Corte (Cfr. Cass., V, n. 35203/2022; Cass., V, n. 706/2017). La sentenza impugnata riassume invero le conclusioni della ricorrente, formulate in grado di appello come “annullamento dell’atto impugnato per difetto assoluto di motivazione e violazione del principio di cui all’art. 53 Cost.”, per poi precisare come la censura attenga al “mancato riconoscimento da parte dell’A.F. delle fatture emesse dalla cooperativa Eurologfer”, mentre nulla dice sull’onere probatorio, né la parte ricorrente ha avuto cura, nel silenzio della sentenza, di trascrivere in seno al ricorso la doglianza svolta nei precedenti gradi di giudizio.

Il motivo va dunque dichiarato inammissibile. 3.Con la seconda doglianza la parte ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p. per violazione dell’art. 2697 c.c. per violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.; artt. 41 d.P.R. n. 600/1973 e 55 d.P.R. n. 633/1972. 3.1 In sostanza critica la sentenza che non ha riconosciuto la deducibilità delle fatture emesse dalla subappaltatrice Eurologfer, giacché non tenere conto delle spese avrebbe falsato la pretesa 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF impositiva dell'Ufficio.

In particolare afferma che sarebbe stato violato il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. non avendo la CTR ritenuto di determinare, nemmeno in via induttiva, i maggiori costi relativi ai maggiori ricavi accertati. 3.2 A tale censura replica l’Ufficio osservando che, non avendo la ricorrente mai fornito alcuna indicazione in ordine all’attività effettivamente svolta, gli era inibito un calcolo, anche solo induttivo, dei costi deducibili.

4. Orbene, se è vero che in caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cass. V, n.19174/2003; n.2605/2000), non è men vero che con sentenza n. 225/2005 la Corte costituzionale ha ricordato doversi dedurre i costi dai ricavi induttivamente o presuntivamente ricostruiti (nella specie, tramite prelievi di titolare di conto corrente), in modo da rispettare il principio di capacità contributiva, valorizzando l'incidenza percentuale dei costi relativi.

Sul punto la Consulta è interv enuta anche di recente, estendendo i principi di cui alla precedente pronuncia, in virtù d’interpretazione costituzionalmente orientata, riguardo al la necessità di deduzione forfettaria di costi anche in relazione ad accertamento analitico – induttivo supportato da indagini bancarie(cfr. Corte cost. n. 10/2023). Erastato già affermato che «Alla luce dell'intervent o del Giudice delle leggi, questa corte ha avuto modo di statuire che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente (cfr.

Cass.V, n. 1506/2017, ma già anche Cass. V, n. 3995/09).Sicché, quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass. VI-5, n. 26748/2018; Cass. V, n. 23314/2013;

Cass. V, n. 13119/ 2020; conf. Circ. AdE, n. 9/E/2015, §2) (Cfr. Cass., V, n. 2581/2021). 4.1 A tali principi non si è uniformata la gravata sentenza, sicché il motivo è fondato e merita accoglimento.

5. Conclusivamente, il primo motivo è respinto mentre è fondato e va accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTRche provvederà a nuova valutazione della questione dei costi deducibili da determinarsi induttivamente e/o presuntivamente nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM 42– 13502 - 2021 – 14/03 /2023 MMF La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Piemonte,