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Ordinanza — n. 10189/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to parties' agreement to settle and cease the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10189/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement prior to the hearing. The State requested dismissal based on this agreement, which included the taxpayer's waiver of the lower court's favorable ruling. Consequently, the dispute was resolved without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement waiving the effects of a prior judgment, the court must declare the proceedings extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessation of subject matter settlement agreement waiver of judgment effects tax appeal extinguishment compensation of costs diritti a pensione soppressione della rendita reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19365/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Desideri Elia, con gli avvocati Cesare Fucci e Federico Luciano Ferri, nel domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla Via Bevignani, n. 9. -controricorrente- Oggetto: silenzio rifiuto – condizioni per il suo formarsi. 24– 1 9365 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 9407/02/18,pronunciata il 11 dicembre 2018 e depos itata il 21 dicembre 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATOCHE Con due istanze di identico contenuto, il contribuente chiedeva tanto all’Inail che all’Agenzia delle entrate il reale importo delle imposte dirette corrisposte in relazione alla propria pensione integrativa, tantoonde richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate. Il silenzio rifiuto era oggetto di tentativo di mediazione e domanda di rimborso, poi sfociato in ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, che apprezzava le ragioni delcontribuente, ritenendo altresì sufficientemente specifica la domanda ai fini della liquidazione dei maggiori oneri indebitamente corrisposti.

L’appello erariale non trovava accoglimento, donde ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente. In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio a spese compensate per cessata materia del contendere CONSIDERATOCHE Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, il patrono erariale chiede l’estinzione del giudizio a spese compensate per cessazione della materia del contendere, depositando accordo in tal senso sottoscritto tra le parti, ove il contribuente rinuncia a far valere gli effetti della sentenza oggetto del presente giudizio.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. 24– 1 9365 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF Compensa integralmente tra le parti le spese del giudiz