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Ordinanza — n. 10173/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal claiming lack of motivation, upholding deduction of bad debts via regional commission's free evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10173/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision denying the deduction of bad debts. The agency argued the lower court lacked sufficient reasoning to confirm the loss of credits, while the taxpayer relied on certified evidence like protested checks and company inactivity records. The court held that the regional commission correctly exercised its free evaluation of evidence, finding the loss proven without requiring judicial insolvency proceedings or exhaustive enforcement actions.

Regesto Legislator

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Art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: The deduction of bad debts requires only certain and precise elements proving the loss, not judicial insolvency or exhaustive enforcement, and the regional commission's free evaluation of evidence precludes cassation review.

Parole chiave

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deduction of bad debts tax appeal dismissal free evaluation of evidence lack of motivation insolvency proceedings requirement restituzione dei sussidi statali esenzione dal pagamento dei contributi contributo alle spese d'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92
per violazione dell’art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 lamentando l’assoluta carenza motivazionale della sentenza per non aver la CTResplicato il motivo per cui ha ritenuto gli elementi addotti sufficienti a soddisfare i requisiti di inesigibilità dei crediti così come previsti dalla norma.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
in parametro all’art. 360, co.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 360 c.p
in parametro all’art. 360, co.
art. 2697 c.c
5, TUIR e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4567/2019
Cass. 19 novembre 2007, n. 23863
Cass. 16 marzo 2001, n. 3862
Cass. 16 marzo 2001, n. 3862), del pari non può ritenersi presupposto per la deducibilità il previo infruttuoso esperimento di azioni esecutive, potendo la perdita risultare anche da altri elementi certi e precisi» (Cfr.
Cass., V, n. 1147/2021
Cass., V, n. 15218/2021
Cass., V, n. 15218/2021) 4.3 Il secondo motivo è quindi inammissibile, prima ancora che infondato.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12233/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro S.R.L. Distribuzione Siciliano, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Capodrise (CE), con l’avvocato Giovanni Nacca ed elezione di domicilio presso la casella pec giovanni.nacca@pec.it -controricorrente- Oggetto: deducibilità perdita crediti 40– 12233 - 2021 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 5029/14/2020,pronunciata il 13 ottobre 2020 e depositata il 27 ottobre 2020,non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 5029/14/2020 con cui la CTR per la Campania ha rigettato l’appello dell’Ufficio, così confermando la decisione del Giudice di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo emesso nei confronti dellacontribuente ai fini Ires e Irap dall’Ufficio per l’anno 2013. 2.Segnatamente il Collegio di appello riteneva che la società S.r.l. Distribuzione Siciliano avesse legittimamente portato in deduzione l’importo di euro 197.145,96 vantato nei confronti della società GE.CA Alimentari s.r.l. stante la presenza di elementi certi e precisi che ne attestavano la perdita, rappresentati da n. 7 assegni protestati e rimasti insoluti e dal conseguente atto di precetto.

Richiamava poi delle visure camerali estratte nell’anno 2014 e 2018, da cui si appurava l’inattività della società, confermata altresì dall’omesso deposito dei bilanci nel quadriennio 2013-2017, oltre all’assenza di immobili ad essa riconducibili sul territorio nazionale. Alle stesse conclusioni perveniva in relazione al credito vantato nei confronti della società “I Sapori del Desiderio sas”, portato in deduzione per l’importo di euro 158.123,13, tenuto conto che la società debitrice, costituita nel 2010, era cessata alla data dell’01/09/2012, priva di immobili e completamente sconosciuta al catasto ed in ambito nazionale. 3.Ricorre per la cassazione l’Amministrazione finanziaria che si affida a due motivi, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO 40– 12233 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 1.Con il primo motivo il patrono erariale avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92 lamentando l’assoluta carenza motivazionale della sentenza per non aver la CTResplicato il motivo per cui ha ritenuto gli elementi addotti sufficienti a soddisfare i requisiti di inesigibilità dei crediti così come previsti dalla norma. Pur avendo parte ricorrente dedotto l’assoluta “carenza” di motivazione, appare evidente come lacensura possa essere riqualificata nel vizio della motivazione apparente, anche in virtù del richiamo alla fattispecie della nullità della sentenza di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. (Cfr.

Cass., V, n. 18770/2020).

2. Il motivo è infondato. 2.1 È ormai ius receptum quello per cui «la motivazione della sentenza è meramente apparente, in quanto incomprensibile, non consentendo di individuare, in modo chiaro e preciso, i presupposti di fatto del ragionamento svolto» (Cfr. Cass., V, n. 15135/2022). Nella fattispecie in esame, e contrariamente a quanto dedotto dal patrono erariale, la CTR risulta aver ampliamento argomentato il ragionamento logico giuridico sotteso alla sua decisione con motivazione ampia e circostanziata. Il primo motivo va pertanto disatteso. 3.Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato lamenta la violazione dell’art. 101, co. 5, TUIR e dell’art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

In sostanza afferma che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che la deducibilità della perdita su crediti presuppone la dimostrazione, in forza di elementi certi e precisi, che essa si sia effettivamente verificata. Nel caso in commento difetterebbe la dimostrazione certa della perdita non avendo la contribuente, nell’un caso, dato seguito alla procedura esecutiva successiva alla notifica dell’atto di precetto e, nell’altro caso, essendosi limitata ad una lettera di sollecito, parimenti non seguita da alcuna procedura coattiva.

La contribuente avrebbe di fatto basato gli elementi certi richiesti dalla norma su alcuni pareri 40– 12233 - 2021 – 14/03 /2023 MMF legali, nei quali non era neppure possibile evincere una ricerca eseguita dal professionista incaricato, tenuto conto che quest’ultimo aveva reso la consulenza di potenziale infruttuosità della procedura esecutiva sulla scorta delle informazioni fornite dalla stessa parte, la quale aveva rappresentato l’inesistenza di beni da aggredire.

4. Il motivo non può trovare accoglimento . 4.1 Occorre premettereche, in materia, questa Corte è giunta a recenti approdi giurisprudenziali, da cui non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «come non è necessario, al fine della deducibilità delle perdite sui crediti, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale (così, oltre a Cass. n. 4567/2019, Cass.19 novembre 2007, n. 23863;

Cass. 16 marzo 2001, n. 3862), del pari non può ritenersi presupposto per la deducibilità il previo infruttuoso esperimento di azioni esecutive, potendo la perdita risultare anche da altri elementi certi e precisi» (Cfr. Cass., V, n. 1147/2021) 4.2 Nella fattispecie in esame la CTR h a ritenuto raggiunta la prova della certezza della perdita dei crediti sulla scorta di plurimi elementi, di cui l’inesistenza di immobili da aggredire costituisce solo una parte e alla quale vanno invero sommate sia le risultanze delle visure camerali attestanti l’inattività delle società, sia la chiusura della stessa partita IVA.

La doglianza svolta si risolve pertanto in un sollecito a questa Corte «a compiere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto già insindacabilmente censite dalla Commissione regionale, attraverso il libero apprezzamento delle prove proposte dalle parti» (cfr. Cass., V, n. 15218/2021) 4.3 Il secondo motivo è quindi inammissibile, prima ancora che infondato.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 40– 12233 - 2021 – 14/03 /2023 MMF 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del patrono, qualificatosi antistatario. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che quantifica in €.cinquemilaseicento/00oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e Cpa