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Ordinanza Interlocutoria — n. 10170/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to new role to verify tax debt extinguishment via simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10170/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayers' cassation appeal against a regional tax commission decision regarding VAT recovery. The taxpayers argued for the nullity of the assessment notice due to the company's dissolution and formal defects, while the tax agency resisted with a counter-appeal. The court ordered a remand to a new role to verify whether the taxpayers had successfully utilized a simplified procedure to extinguish the tax debt, which would absorb the ongoing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 22.10.2016 n. 193; Art. 360 cod. proc. civ.: If a taxpayer requests the termination of tax proceedings via a simplified debt extinguishment procedure, the court must verify the validity of this request before ruling on the merits of the cassation appeal.

Parole chiave

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simplified tax procedure VAT debt extinguishment tax proceedings termination company dissolution Cassation remand sottrazione dell'iva liquidazione aziendale a fini fiscali impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193
(incorporante), quale coobbligata in solido, ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n.
Art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del10.11.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., per avere la CTR errato nel ritenere decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in quanto l’inosservanza dei requisiti formali non può determinare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta;- c on il terzo motivo, lamenta no l ’omessa pronuncia ex art. 112 cod.
Art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973
civ.; -con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 1 del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., per avere la CTR errato nel ritenere decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in quanto l’inosservanza dei requisiti formali non può determinare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta;- c on il terzo motivo, lamenta no l ’omessa pronuncia ex art. 112 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12087/2015R.G. proposto da Lippi Paolo, Lippi Germano, Pimpinelli Remo, SIST s.r.l., in qualità di ex soci della Tecnoindustrie s.rl. (società cancellata), rappresentati e difes i dall’ avvocato Nicolina Nicodemo , presso il cui studioin Roma, via Nicastro n. 3, sono elettivamente domiciliat i , giusta procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6930/14/14, depositata in data 19.11.2014. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del10.11.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi – Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, con le quali è stato chiestol’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettati gli altri;

RILEVATO CHE La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto da Lippi Paolo, Lippi Germano, Pimpinelli Remo e la SIST s.r.l., in qualità di ex soci della società Tecnoindustrie s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 21.04.2011, avverso un avviso di accertamento per recupero IVA, anno 2006, oltre sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appelloproposto da i contribuenti . Lippi Paolo, Lippi Germano, Pimpinelli Remo e la SIST s.r.l. proponevanoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi .

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso , illustrato con memoria. CONSIDERATO CHE - Con il primo motivo d i ricorso, i contribuent i deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5cod. proc. civ., per nullità dell’accertamento, in quanto l’avviso era stato emesso nei confronti di una società estinta, mai notificato alla stessa, ma solamente ai soci, senza alcunamotivazione al riguardo; - c on il secondo motivo, denuncia no la violazione di norme comunitarie relative al principio di neutralità dell’IVA, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, in quanto l’inosservanza dei requisiti formali non può determinare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta;- c on il terzo motivo, lamenta no l ’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. su domanda o questione sollevata nel giudizio, con riferimento alla irrituale procedura di recupero dell’IVA relativa al plafond, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ.; -con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per omessa sottoscrizione del dirigente dell’Ufficio che lo ha emesso; -ciò premesso, con nota dell’8.09.2022, il difensore dei ricorrenti ha prodotto documentazioneattestante che la SIST s.r.l. (incorporata), oggi fusa per incorporazione nella Likra s.r.l. (incorporante), quale coobbligata in solido, ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, anche in relazione al debito fiscale oggetto della presente controversia, versandol’intero importo dovuto, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; - c on successiva memoria del 21.10.2022 ha insistito nella dichiarazione di estinzione del giudizio e, in subordine, nell’accoglimento del secondo motivo di ricorso; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della s opravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le inform