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Ordinanza Interlocutoria — n. 10160/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under Law 197/2022 upon taxpayer's request for expedited settlement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10160/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend the tax appeal proceedings. The taxpayer invoked Law 197 of 2022, which allows for expedited resolution of tax disputes involving the Revenue Agency pending on January 1, 2023. The court ruled that the mere declaration of intent to utilize this expedited definition procedure is sufficient to suspend the case until July 10, 2023.

Regesto Legislator

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Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 197: Tax proceedings involving the Revenue Agency pending as of January 1, 2023, are suspended upon the taxpayer's declaration to avail themselves of the expedited definition procedure.

Parole chiave

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tax suspension Law 197 2022 expedited definition Revenue Agency Cassation procedure percepzione indebita di disoccupazione esenzione dal pagamento dei contributi incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Law n. 197 of 2022, Art. 1, comma 197
Oggetto: TRIBUTI‒ sospensione ex legge 197 del 2022 Rilevato che: –in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di Marco Messina per l’anno d’imposta 2008 a seguito di iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15‒bis del d.P.R.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10288‒2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro MESSINA Marco, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Cataldo D’ANDRIA e Mariangela MASTROGREGORI, presso il cui studio legale sito in Roma, al viale Regina Margherita, n. 262/264, è elettivamente domiciliato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5478 / 19 /20 1 6 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 10/02/2023 dal Consigliere relatore dott.

Lucio LUCIOTTI. Oggetto: TRIBUTI‒ sospensione ex legge 197 del 2022 Rilevato che: –in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di Marco Messina per l’anno d’imposta 2008 a seguito di iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15‒bis del d.P.R. n. d.P.R. n. 602 del 1973 effettuata sul presupposto del fondato pericolo per il buon esito della riscossione di quanto risultante dalcontrollo automatizzato ex art. 36‒ bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione modello Unico 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia, dichiarato ildifetto di giurisdizione sulle somme iscritte a ruolo per contributi INPS, rilevato altresì il difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente il periculum per la riscossione e, conseguentemente, annullava la cartella impugnata;

–avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motiv o , cui replica l’ intimat o con controricorso; ‒ il contribuente ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022. Considerato che:

1. Va esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dal contribuente ai sensi della legge n. 197 del 2022.

2. La predetta legge ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui, come nel caso di specie, è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, di entrata in vigore della presente legge; la definizione è subordinata alla domanda del soggetto interessato e si perfeziona con la presentazione di tale domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191, entro il 30 giugno 2023.3. Il comma 197 della legge in esame prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

4. In base a tale previsione, quindi, ai fini della sospensione del giudizio è sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimata di volersi avvalere della predetta definizione agevolata.

5. Va, quindi, accolta l’istanza del contribuente e sospeso il giudizio.

P.Q.M.

dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuo