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Ordinanza Interlocutoria — n. 10112/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on VAT credit existence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10112/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the recovery action. The authority argued the Regional Commission incorrectly applied VAT rectification terms instead of the eight-year statute of limitations for debt recovery. Consequently, the Court ordered a remand to the lower court to retry the case pending the Supreme Court's resolution on the existence of the disputed VAT credit.

Regesto Legislator

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Art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: When the existence of a tax credit is in dispute and requires a ruling by the Supreme Court, the lower court's decision on procedural grounds must be set aside and the case remanded pending that final determination.

Parole chiave

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VAT credit existence statute of limitations tax recovery action remand pending ruling procedural violation arretrati di contributi sottrazione dell'iva istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
471 del 1997, ratione temporis vigenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile all’azione di recupero l’art.
Art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997
RILEVATO CHE -La Commissione tributaria provinciale di Arezzo accoglieva il ricorso proposto dalla società cooperativa Lanificio di Soci avverso l’a tto di recupero, con il quale era stata irrogat a l a sanzion e previst a dall’art. 13 del d.lgs.
Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972
civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile all’azione di recupero l’art. 57 del d.P.R.
Art. 1, comma 421, l. n. 311 del 2004
RILEVATO CHE -La Commissione tributaria provinciale di Arezzo accoglieva il ricorso proposto dalla società cooperativa Lanificio di Soci avverso l’a tto di recupero, con il quale era stata irrogat a l a sanzion e previst a dall’art. 13 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2022 delle Sezioni Unite
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4454/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Lanificio di Soci - società c ooperativa in liquidazione coatta amministrativa (già Cooperative tessile del Casentino) –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Toscanan. 1010/01/2019, depositata il 17.06.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE -La Commissione tributaria provinciale di Arezzo accoglieva il ricorso proposto dalla società cooperativa Lanificio di Soci avverso l’a tto di recupero, con il quale era stata irrogat a l a sanzion e previst a dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e recuperati gli interessi per un credito Oggetto: Tributi, atto di recupero, sanzioni, ordinanza interlocutoria IVA che, sebbene esistent e , era stat o compensat o nel 2010 , in anticipo (nello stesso mese di presentazione della dichiarazione, anziché a partire dal giorno 16 del mese succ essivo a quello di presentazione della dichiarazione) e senza l’apposizione del visto di conformità del professionista; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Toscanarigettava l ’appello proposto da l l ’Agenzia dell e Entrate, rilevando che: - l’azione di recupero era stata tardiva, in quanto esercitata oltre il termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione e nell’atto impugnato non vi era alcun riferimento all’art. 27 del d.l. n. 185 del 2008 che aveva elevato detto termine ad otto anni, tant’èche anche la sanzione era stata calcolata al 30%, mentre il cit. art. 27 prevedevauna sanzione più elevata; - l’indicazione del termine di decadenza ex art. 27 del d.l. n. 185 del 2008 nell’atto di appello era inammissibil e in quanto costituiva un motivonuovo; - la violazione risultava in ogni caso meramente formale, visto che non era stata contestata l’esistenza del credito, ma solo il suo utilizzo anticipato, per cui non era sanzionabile; -l ’Agenzia del le Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la cooperativa Lanificio di Soci è rimasta intimata .

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 421 l. n. 311 del 2004, 27, comma 16 d.l. n. 185 del 2008, convertito nella l. n. 2 del 2009, 57 d.P.R. n. 633 del 1972, 17 d.lgs. n. 241 del 1997, 10, comma 1, lett.

a) n. 7 del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n.102 del 2009 e 13 d.P.R. n. 471 del 1997, ratione temporis vigenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile all’azione di recupero l’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguarda i termini di rettifica delle dichiarazioni IVA, mentre l’Ufficio non aveva disconosciuto il credito IVA, ma ne aveva contestato l’indebito utilizzo, provvedendo tempestivamente al recupero degli interessi e all’irrogazione della relativa sanzione con atto notificato nel 2015, rispetto al credit o IVA indebitamente compensatonel 2010, essendo applicabile, nella specie, il termine di decadenza, previsto dall’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008 (entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebita compensazione), ed essendo irrilevante la mancata indicazione di detto terminenell’atto impugnato; - con lo stesso motivo, inoltre, contesta la qualifica di violazione meramente formale, attribuita dalla CTR alla condotta di indebito utilizzo di un credito IVA, che, seppure spettante, aveva comporta to pur sempre un ritardato o omesso versamento di imposta, sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997; - poiché la questione sulla qualificazione del credito com e inesistente o non spettante è stata rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2022, va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvioa nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte. Così decis