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Ordinanza Interlocutoria — n. 10093/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows suspension of VAT fraud appeal via 2023 Budget Law settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10093/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to suspend the ongoing VAT fraud appeal pending a simplified settlement under the 2023 Budget Law. The court rejected the tax authority's argument that reverse charge mechanisms neutralize fraud, affirming that invoices for non-existent operations remain untaxable regardless of the regime. Consequently, the proceedings are paused while the taxpayer prepares to submit a settlement request and payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 186 e 192 l. n. 197 del 2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending before the Court of Cassation may be defined via simplified settlement upon payment, suspending the process until July 10, 2023, without requiring the taxpayer to have already opted for the simplified definition.

Parole chiave

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VAT fraud reverse charge simplified settlement Budget Law 2023 Cassation suspension non-existent operations tax dispute definition contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022
A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il Sostituto Procuratore Generalenon si è opposto.
Art. 1, comma 186 l. n. 197 del 2022
A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l.
Art. 1, comma 192 l. n. 197 del 2022
A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l.
Art. 21, comma 7 d.P.R. n. 633 del 1972
Infatti, nel caso di specie, l’IVA indicata in fattura è dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.P.R.
Art. 74 D.L. n. 269 del 2003
La CTR, con la sentenza emarginata, rigettava il gravame, motivando letteralmente come segue: “La fattispecie oggetto della presente controversia è disciplinata dall'art. 74 del D.L.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8142/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro TRINACRIA METALLI S.R.L., elettivamente domiciliata in Palermo Piazza Pretoria 4, presso lo studio dell’avvocato SAMMARTINO SALVATORE (SMMSVT46A02H194F) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - PALERMO n. 8467/2021depositata il 28/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. CONSIDERATO CHE 1. TRINACRIA METALLI S.R.L. , esercente l’attività di “recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY306A204206/2014 con cui veniva rettificato il modello Unico SC/2009 per il periodo d'imposta 2009 in relazione alla dichiarazione ai fini dell'IVA, atteso che, dal procedimento penale scaturente da processi verbali di constatazione elevati dalla Guardia di Finanza a carico di LO PICCOLO Vincenzo, BADALAMENTI Salvatore, MAGNASCO Salvatore, SALADINO Giovanni e MATRANGA Vincenzo, fornitori della contribuente, era emerso avere questa detratto illegittimamente l’IVA ,“in quanto riferibil[e] a fatture emesse per operazioni inesistenti” (così l’avviso, riprodotto in ricorso).

Più precisamente, ifornitori innanzi citati, pur essendo titolari di partita IVA rispettivamente dal 02/11/1999, 07/01/2004, dal 03/04/2006, dal 05/02/2004 e dal 09/07/1998 ed essendone obbligati, non avevano mai istituito le scritture contabili obbligatorie, presentato dichiarazioni fiscali ed effettuato versamenti di imposte con modelli F24. Inoltre gli stessi non avevano alcuna organizzazione contabile, né dipendenti, né collaboratori, né mezzi di trasporto, né mezzi finanziari per movimentare l'enorme quantità di materiale fornito.

2. Su impugnazione della contribuente, la CTP di Palermo, con sentenza n. 6372/15 del 23.11.2015, accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso, in quanto, tra l’altro, rinviante ai pp.vv.cc. elevati a carico dei fornitori.

3. Proponeva appello l’Ufficio, sul rilievo che il contenuto essenziale dei pp.vv.cc. era riprodotto in avviso. 3.1. La CTR, con la sentenza emarginata, rigettava il gravame, motivando letteralmente come segue: “La fattispecie oggetto della presente controversia è disciplinata dall'art. 74 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge 326/2003, che, al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione dell'IVA nel commercio di rottami e di materiali ferrosi e non, ha sottoposto la cessione di tali beni ad un regime speciale di imponibilità, che prevede l'applicazione del meccanismo del ‘reverse charge’.

Attraverso tale meccanismo l'imposta non è dovuta dal cedente, ma dal cessionario, il quale dovrà integrare la fattura emessa dal fornitore indicando l'aliquota e la relativa imposta e dovrà registrarla sianel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Pertanto, tale meccanismo individua nel cessionario il debitore di imposta, prevedendo in capo al cedente l'obbligo di fatturazione senza applicazione dell'imposta. L'imposta dovuta, quindi, a seguito di tale doppia registrazione, diventa neutrale. Sicché nel caso in esame la ‘frode’ denunciata dall'appellante odierno non sussiste in quanto né il cedente né il cessionario avrebbero dovuto versare concretamente l'imposta all'erario (cfr.

Cass. sentt. 4612/2016 e 16367/2020). Da quanto precede emerge inconfutabilmente l'illegittimità del rilievo impositivo, il quale, in violazione del principio della neutralità dell'imposta, pretende di recuperare una presunta IVA che si assume indebitamente detratta dal cessionario[,] che invece nessuna imposta ha portato in detrazione”.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso. Con requisitoria in data 20 dicembre 2022 depositata telematicamente, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Mauro Vitiello, insta per l’accoglimento del primo, terzo e quarto motivo di ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 74 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cpc.”.

L’affermazione della CTR secondo cui non ricorrerebbe alcuna frode perché le operazioni sarebbero sottoposte al regime del “reverse charge”, con conseguente neutralità ai fini dell’IVA per effetto della doppia annotazione, è errata in diritto. Infatti, nel caso di specie, l’IVA indicata in fattura è dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972: “l'imposta relativa a fatture per operazioni inesistenti resta in ogni caso indetraibile per l'acquirente, anche in presenza di acquisti di beni sottoposti al regime del ‘reverse charge’.

In caso contrario, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di acquisti fittizi di beni sottoposti al regime IVA ordinario”.

2. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il Sostituto Procuratore Generalenon si è opposto. Giusta il comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Giusta il comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Giusta il comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate). P.Q