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Ordinanza — n. 10067/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding regional tribunal's refusal of partial VAT refund based on IRAP audit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10067/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision denying a partial VAT refund. The agency argued the tribunal ignored an IRAP audit that proved deductible costs existed, reducing the refundable amount. The court held that the tribunal correctly applied the burden of proof and refused to re-evaluate facts, thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 21 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c. n. 3: The court of cassation cannot substitute its own assessment of facts for the appellate court's evaluation of evidence, even when the lower court's reasoning appears incomplete.

Parole chiave

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VAT refund denial IRAP audit costs burden of proof appellate review limits partial credit refusal rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 2697, first and second paragraph, of the Civil Code
Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, cod.
Art. 21 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
e dell’art. 21 del d.lgs.
Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 of the Constitution
Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt.
Arts. 36 and 61 of D.Lgs. no. 546 of 1992
Art. 132, second paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
546 del 1992 dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 118 of the Transitional Provisions to the Code of Civil Procedure
art. 2697 cod. civ
La denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
art. 111 Cost
Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 331 of 13/01/2020
Cass. n. 19547 of 04/08/2017
Cass. n. 24679 of 04/11/2013
Cass. n. 27197 of 16/12/2011
Cass. n. 2357 of 07/02/2004
Cass. n. 3340 of 05/02/2019
Cass. n. 640 of 14/01/2019
Cass. n. 24155 of 13/10/2017
Cass. n. 8758 of 04/07/2017
Cass. n. 8315 of 05/04/2013
Cass. S.U. n. 22232 of 03/11/2016
Cass. n. 13977 of 23/05/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16687/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro ICO s.a.s. di Vasco Giovanni Palombini, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8327/16/18, depositata il 27 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Credito IVA - Diniego di rimborso -Questioni. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 8327/16/18 del 27/11/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 6932/45/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di ICO s.a.s. di Vasco Giovanni Palombini (di seguito ICO) avverso il silenzio rifiuto formatosi a seguito di una richiesta di rimborso IVA relativa all’anno 2006. 1.1.

Giova evidenziare che, nel corso del giudizio di primo grado, l’Amministrazione finanziaria precisava di avere riconosciuto parzialmente il credito IVA vantato dalla società contribuente, sicché la somma ancora in contestazione era pari ad euro 31.891,00. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE sottolineando che:

a) la società contribuente aveva «allegato al ricorso copia dei registri IVA Vendite, in cui venivano riportate le liquidazioni trimestrali dell’anno d’imposta 2006, nonché un credito finale di € 143.038,15 e non risultava che l’Ufficio avesse contestato tale documentazione né nel corso della verifica del 2012, in primo grado, né in questa sede»;

b) apparivano, pertanto, «incomprensibili le motivazioni del diniego del rimborso del residuo importo, non avendo l’Uffici provato, contrariamente a quanto assume, di avere erogato l’integrale rimborso».

2. AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. ICO resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, cod. civ. e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di considerare che il parziale diniego di rimborso è conseguente ad un accertamento a fini IRAP relativo all’anno d’imposta 2006, definito dalla società contribuente, e concernente costi non deducibili, con conseguente insussistenza (parziale) del credito IVA chiesto a rimborso.

Ne consegue che erroneamente il giudice di appello ha considerato non assolto l’onere probatorio gravante sull’Ufficio. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. La denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. implica essenzialmente la contestazione della inesatta applicazione, da parte del giudice di merito, delle regole concernenti l’onere probatorio, non già la valutazione della prova medesima offerta dalle parti, che attiene alla motivazione del provvedimento impugnato. 1.3. Nel caso di specie, la CTR non ha affatto violato le regole concernenti la ripartizione dell’onere probatorio, ma ha ritenuto che la società contribuente abbia prodotto la documentazione concernente il credito IVA, non specificamente contestata dall’Ufficio, e ha osservato che quest’ultimo non ha addotto valide ragioni idonee a contrastare la prova documentale offerta da ICO. 1.4.

La circostanza che il giudice di appello non abbia specificamente dedotto in ordine all’avviso di accertamento a fini IRAP, né confutato le conseguenze a fini IVA che dallo stesso trae AE, non significa che la sentenza impugnata non abbia considerato le prove offerte dall’Ufficio, ma semplicemente che le abbia ritenute inidonee a fondare il (parziale) diniego di rimborso. E, in ogni caso, l’eventuale omesso esame di un fatto rilevante è censurabile non già come violazione di legge ma ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 1.5.

Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass.n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011;

Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 1.6. In realtà, la ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).

2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, non avendo considerato gli effettivi motivi di gravame proposti da AE e concernenti non già la contestazione della documentazione IVA prodotta, ma l’esistenza dei costi dedotti, con conseguente minore imposta a credito. 2.1.

Il motivo è infondato. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.3. Nel caso di specie, la ratio decidendidella decisione è stata chiaramente espressa, sia pur sinteticamente, dalla CTR e consiste nel mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’Ufficio a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte di ICO. 2.4. Trattasi di motivazione logica e idonea a supportare le ragioni del rigetto dell’appello.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. La ricorrente va condannata a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 31.891,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.100,00, oltr