Cassation court quashes regional tax court ruling for failing to require proof of commercial activity when assessing tax benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, which had rejected the tax agency's appeal against an association's tax assessment. The Regional Court had ruled that the tax authority bore the burden of proving the association engaged solely in commercial activities to deny tax benefits. The Court found this error because the law requires the association itself to demonstrate eligibility for the special regime, including the mandatory submission of a tax return, which was absent in this case. Consequently, the judgment was sent back for a new trial with the correct allocation of the burden of proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, Art. 2 of Law No. 398/1991; Art. 2697 Civil Procedure Code: The burden of proof for obtaining the special tax regime for sports associations lies with the association to prove the existence of commercial activity and the submission of the tax return, not with the tax authority to prove the absence of such activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7495/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Caserta e Brignola Stefano, in proprio e quale legale rappresentante pro temporedell’Associazione –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 8851/52/20 14, depositata il 17. 10 .201 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere Tania Hmeljak.
RILEVATO CHE - L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo di Caserta (in breve ASD), in persona del legale rappresentante pro tempore Brignola Stefano, che agiva anche in proprio, proponeva no ricorso Oggetto: Tributi, Avvisodi accertamento, IVAe altro avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA , in relazione all’anno d’imposta 200 7 , con il quale , in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi, era stato determinato nei confronti della predetta associazione un reddito d’impresa pari ad € 152.000,00; - l a Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate,evidenziando che: - non avendo l’Agenzia delle Entrate mai contestato la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della contribuente, spettava alla predetta Amministrazione appellante provare che la ASD svolgesse solo attività commerciale e, quindi, dovesse essere come tale tassata in via ordinaria; - la l. n. 398 del 1991 consente l’esercizio di attività commerciale entro il limite di ricavi pari ad € 250.000,00, ove sia stata esercitata l’opzione per il regime agevolativo che prevede una forma forfetaria di reddito, nella misura del 3% dei ricavi e una riduzione dell’IVA al 50%; - l’Ufficio non aveva ma i chiesto in giudizio , neppure in via subordinata, l’applicazione di detto regime; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’ASD è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE - C on i l prim o motiv o , la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 398 del 1991 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la disciplina sulla ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo sufficiente, per ottenere il riconoscimento del regime agevolativo di cui alla l. n. 398 del 1991, la formale qualifica di associazione, mentre era onere dell’associazione – che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi - dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti per l’agevolazione; - con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR, senza alcuna motivazione, annullato totalmente l’avviso di accertamento, senza neppure rideterminare il reddito in misura forfetaria , come previsto dal regime agevolativo di cui alla l. n. 398 del 1991, nonostante la mancata formulazione di una espressa richiesta in tal senso da parte dell’Ufficio; -per esigenze di priorità logica va esaminato prima il secondo motivo che è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivaz ione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”(Cass., Sez.
U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della senten za impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);-il prim o motivo è , invece, fondato; - l’art. 1 della l. n. 398 del 1991 individua nelle associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, che abbiano svolto anche attività di tipo commerciale, i soggetti che possono optare per il regime fiscale agevolato, purchè i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale non superino l'importo di lire 360 milioni, in seguito elevato a euro 250.000,00; -al successivo art. 2, vengono stabiliti gli effetti di carattere contabile e fiscale per i soggetti che esercitano l'opzione; - qualora dette associazioni abbiano optato per il regime fiscale agevolato, l’art. 2, comma 5, della l. n. 398 del 1991 prevede che “ In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali”; - anche se l’associazione opta per il regime di cui alla l. n. 398 del 1991, è comunque obbligata alla presentazione della dichiarazione dei redditi, trattandosi di un presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione; - tale obbligo generale discende , infatti, dall ’art. 1, del D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale « ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi»; - in mancanza della dichiarazione dei redditi, infatti, non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato; - nella specie era stato accertato ch e, sebbene l’ASD ave sse conseguito nell’anno 2007 proventi da attività commerciali per un importo complessivo di euro 152.000,00, avevaomesso di presentare la dichiarazione dei redditi; - in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il se condo ; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primomotivo di ricorso e rigetta il se condo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composiz