Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9953/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility, citing lack of interest and procedural defects in tax fraud claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9953/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible on two grounds: lack of interest regarding the appellate court's substantive findings and procedural defects in the original complaint. The appellant argued that the lower court failed to recognize anti-economic conduct in sales at cost, while the tax authority maintained this was a legitimate commercial practice. The court ruled that since the appellate court had already ruled on the merits, the appellant lacked standing to challenge those specific findings and failed to properly reference the original complaint regarding the new issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: An appeal challenging a judgment that has already ruled on the merits is inadmissible due to lack of interest, and a new ground of appeal must be properly referenced in the original complaint to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal lack of interest tax fraud claim procedural defect appellate review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 113 c.p.c.
art. 378 cod. proc. civ
/10/2021 la Sezione Sesta Civile Tributaria rimetteva la trattazione della causa in pubblica udienza e AE depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3340 del 05/02/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.
Cass. n. 8758 del 04/07/2017
24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.
Cass. n. 8315 del 05/04/2013
8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022), il contenuto del ricorso originario nella parte in cui si formulavano – da parte di MS – specifiche contestazioni sul punto, allegando altresì detto ricorso alla propria produzione davanti alla S.C.
Cass. n. 29093 del 13/11/2018
ovvero fornendo precise indicazioni sulla reperibilità di tale atto all’interno del fascicolo d’ufficio; né AE può giovarsi delle trascrizioni effettuate dalla controricorrente (Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
Cass. n. 17004 del 20/08/2015
Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013
Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass.
Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007
15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass.
Cass. n. 27049 del 19/12/2014
3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

/10/2021 la Sezione Sesta Civile Tributaria rimetteva la trattazione della causa in pubblica udienza e AE depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), degli artt. 5 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accuratamente esaminato gli elementi di prova forniti dai verificatori, dai quali emergerebbe l’esistenza della condotta antieconomica della società contribuente, contestata con il primo rilievo (vendite al costo di acquisto). 1.1.

Il motivo è inammissibile. 1.2. Il giudice di appello ha compiutamente esaminato il materiale probatorio acquisito e ha ritenuto, con accertamento di fatto del tutto logico, che la vendita a prezzo di costo costituiva una prassi commerciale legittima dei concessionari, soprattutto a condizioni di reciprocità, in quanto finalizzata ad ottimizzare le giacenze di magazzino. 1.2.1. Tale prassi è a conoscenza del produttore di motocicli e consente, altresì, alle concessionarie di beneficiare del premio di produzione, legato alle vendite, essendo irrilevante la circostanza che tale premio non rappresenti una remunerazione equiparabile alla vendita a prezzo di mercato: e ciò proprio perché la prassi ha una plausibile giustificazione commerciale.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 29590/2019 1.3.

Orbene, a fronte di una motivazione che dà conto delle Numero sezionale 696/2022Numero di raccolta generale 9953/2023 ragioni delle parti e le risolve, nel merito, in favore della tesi della Data pubblicazione 13/04/2023 società contribuente, il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;

Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013). 1.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass.n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 1.5. La declaratoria di inammissibilità del motivo implica l’assorbimento di ogni questione concernente l’esistenza di un giudicato esterno, così come sollevata da MS nel controricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, nonché per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la CTR errato:

a) nel ritenere l’inammissibilità del motivo, non avendo la CTP pronunciato perché MS non avrebbe censurato l’avviso di accertamento nella parte in cui è stata applicata una percentuale F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d F i r m a t o D a :

M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 Numero registro generale 29590/2019 media di ricarico sulle giacenze presumibilmente vendute dell’8%; Numero sezionale 696/2022Numero di raccolta generale 9953/2023 b) nell’affermare, comunque, l’illegittimità della ripresa nel merito.Data pubblicazione 13/04/2023 2.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. 2.2. Sotto il primo profilo, va evidenziato che la CTR ha ritenuto la novità della questione posta dall’Agenzia delle entrate, non avendo MS in primo grado sollevato doglianze sul rilievo n. 2, con conseguente inammissibilità del motivo di appello. 2.3.

A fronte di tale precisa statuizione, la ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare, anche per sommi capi (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022), il contenuto del ricorso originario nella parte in cui si formulavano – da parte di MS – specifiche contestazioni sul punto, allegando altresì detto ricorso alla propria produzione davanti alla S.C. ovvero fornendo precise indicazioni sulla reperibilità di tale atto all’interno del fascicolo d’ufficio; né AE può giovarsi delle trascrizioni effettuate dalla controricorrente (Cass. n. 29093 del 13/11/2018). 2.4.

La palese violazione del superiore principio rende, pertanto, inammissibile la censura proposta. 2.5. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf.

Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : N O N N O G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 a 9 3 c 2 2 4 1 c 7 2 9 3 c e 8 e b 9 9 e b 6 1 b d 6 0 5 d F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8