Italian Court dismisses appeal against tax authority ruling on IMU liability for demanial building concessionaires.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by RICOM S.r.L. against the Regional Tax Commission's decision to impose the IMU tax on a building concessioned by the State. The company argued that the tax should not apply to manufactory concessions and that the Regional Commission failed to address specific legal nuances regarding the nature of the concession. The court ruled that the legislative extension of tax liability to concessionaires applies regardless of whether the concession grants real or personal rights, thereby confirming the concessionaire's status as the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 3 L. 388/2000; Art. 9 D.Lgs. 23/2011: The extension of IMU liability to concessionaires of demanial areas applies irrespective of whether the concession confers real or personal rights, establishing the concessionaire as the formal and substantive taxpayer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28796-2020 proposto da: RICOM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE CARDILLO, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI TADDEO giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIA ANNA AMORETTI e FABIO MARIA FERRARI giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 2422/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/5/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/3/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da RICOM S.r.L. avverso la pronuncia n. 128/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di rettifica IMU, annualità 2016, con riguardo a fabbricato posseduto in concessione demaniale dalla contribuente nel porto di Napoli ed adibito ad officina meccanica navale; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esenzione del pagamento dell’imposta (IMU) per i manufatti in concessione demaniale; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto applicabile l’Imu al concessionario di un manufatto in concessione demaniale; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 18, comma 3, L. n. 388/2000) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente affermato la soggettività passiva Imu del concessionario demaniale, pur trattandosi di concessione di manufatto demaniale e non di area demaniale; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.Lgs. n. 23/2011) per avere la Commissione Tributaria Regionale violato la normativa in oggetto, che prevede il pagamento dell’imposta IMU a carico del concessionario di aree demaniali e non di manufatto demaniale, come nel caso in esame; 1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3 D.Lgs.n. 504/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la sussistenza di una discrasia normativa laddove la legittimazione passiva dell’imposta è posta in capo al concessionario, mentre allo stesso non è riconosciuta la legittimazione attiva per richiedere la variazione della categoria catastale; 2.1. va disattesa la prima censura; 2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883;
Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera idonea la ratio decidendi (soggetto passivo Imu è il concessionario del cespite demaniale, come la contribuente, in quanto oggetto della tassazione non è l’area demaniale, ma il fabbricato su di essa insistente) consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo avviso, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1. sono parimenti infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi; 3.2. superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, l’art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992 ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta; 3.3. riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai finiICI, proprio perché il concessionario è divenuto soggetto di imposta (cfr.
Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969 cui adde, ex plurimis, Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563); 3.4. si può, pertanto, affermare che l’individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza dell’intassabilità); 3.5. i medesimi principi trovano, dunque, applicazione anche con riguardo all’IMU, atteso che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Applicazione dell'imposta municipale propria), «soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ... nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario»;
4. da ultimo, è inammissibile, per carenza di interesse, il quinto motivo atteso che la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, non ha in alcun modo argomentato circa il difetto di legittimazione attiva del concessionario «per richiedere la variazione della categoria catastale», né la contribuente risulta aver impugnato alcuna determinazione dell’Agenzia del territorio a ciò inerente, formulando così la suddetta doglianza;
5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 3.100,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. C