Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by settlement agreement and payment under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the parties reached a simplified settlement agreement and the taxpayer made the required payments. The company argued for tax exemption based on special waste classification, but the lower courts had already ruled against this based on prior agreements and municipal regulations. The court accepted the settlement as valid grounds for ending the dispute without needing to review the merits of the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.l. n. 119 del 2018; When a simplified settlement agreement is reached and payments are made, the litigation is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34431/2018proposto da: ZERONOVANTA S.r.l. , in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’Avv. Gia n marco Abbadessa ed elettivamente domiciliata presso lo studio d ell’Avv. Gaetano Alessi in Roma, Via Monte Zebio n. 28; -ricorrente - Contro COMUNE DI MESSINA; -intimato - avverso la sentenza n. 3643 / 2 /1 8 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, depositata il 10/9/2018; lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio Oggetto:la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigettare nel resto; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 / 4 /2023 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; FATTI DI CAUSA 1. La Zeronovanta S.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TARSU (anni dal 200 5 al 20 07 ) - emesso in relazione all’omessa dichiarazione del fabbricato adibito a commercio al dettaglio sito nel Comune di Messina all’interno del “Centro commerciale Tremestieri” -sul presupposto che nell’immobile oggetto di imposizione si producevano rifiuti speciali e, in quanto sottratti alla privativa comunale, non erano soggetti al pagamento del tributo richiesto.
2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina (CTR)n. 3949/27/2014, depositata il 18/12/2014, rigettava l’appello del Comune di Messina, applicando il giudicato esterno intervenuto tra lo stesso Comune ed altro consorziato del medesimo centro commerciale di cui era parte anche la ZeronovantaS.r.l. con il quale si era stabilita la non debenza del tributo.
3. Con ordinanza n. 18889 del 26.9 .2016 questa Corte accoglieva il ricorso del Comune di Messina e, per l’effetto, disponeva il rinvio alla CTR del procedimento sul rilievo dell’inestensibilità del giudicato esterno intervenuto tra soggetti diversi dalle parti in causa.
4. La CTR con la sentenza n. 3643/2/2018, depositata il 10/9/2018, a seguito della riassunzione del giudizio, accoglieva l’appello del Comune di Messina e, per l’effetto, affermava la debenza del tributo richiesto assumendo all’uopo rilievo, da un lato, gli artt. 10 e 11 del Regolamentocomunale con tenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani e, dall’altro, la mancata dichiarazione del contribuente volta ad ottenere l’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.5. Avverso tale sentenza la Zeronovanta S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi .
6. Il Comune di Messina non si è costituito.
7. In prossimità dell’udienza pubblica la contribuente ha depositato nota con la quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere in ragione dell’avvenuta definizione agevolata, ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare il Collegio rileva che la contribuente chiede la definizione, con cessazione della materia del contendere, della controversia e che concorrono tutti i presupposti di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la Riscossione Sicilia s.p.a. accettato la relativa istanza di definizione agevolata e la contribuente provveduto al pagamento delle somme indicate dall’Amministrazione finanziaria. E’, pertanto, possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Cos̀ deciso in Roma nell ’udienza pubbl