Civil appeal dismissed; extinction of proceedings declared due to lack of party request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The trial court found that no party requested a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure, and the case was formally closed per Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the appellate court upheld the decision that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 Law No. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: Proceedings are declared extinct if neither party requests a hearing within the statutory term, thereby terminating the litigation without a decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2716/2015 R.G. proposto da : GREGORIO ALESSANDRO, Rappresentato e difeso dall’avvocato TODARO NICOLA unitamente all'avvocato CATANIA SALVATORE contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dell’avvocato Avvocatura Generale dello Stato. E contro Agenziadelle Entrate – Direzione Provinciale di Messina. Avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia - sez. dist. Messina n.1836/02/2014depositata il 28/05/2014 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO