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Decreto — n. 9919/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to lack of response to tax authority's procedural notice.

Numero d'incarto Decreto — n. 9919/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because the plaintiff failed to respond to the tax authority's procedural notice regarding the extinction of the case. The lower court ruled that the absence of a request for a hearing under Article 5 of Law No. 130/2022 resulted in the automatic termination of proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; When a party fails to request a hearing within the statutory term following a notice of extinction, the proceedings are deemed extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority notice failure to respond automatic termination civil procedure law lack of defense statutory deadline contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2683/2015 R.G. proposto da : ITALBET Srl rappresentato e difeso dall'avvocato SAVARRO PIETRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che lo rappresentadifende. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte, n.754/ 01/ 2014 depositata il 05/06/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL