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Ordinanza — n. 9906/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding ICI liability for concessionary owners of demanial structures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9906/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by RICOM S.r.L. against a regional tax commission decision imposing the ICI tax on a concessionary owner of a demanial structure. The company argued that the tax should not apply to manufactory concessions and that the administrative body failed to address specific exemption requests. The court ruled that the legislative extension of tax liability to concessionaries renders the nature of the concession irrelevant for tax purposes, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 3 L. 388/2000; Art. 3 comma 2 D.Lgs. 504/1992: The extension of ICI liability to concessionaries of demanial areas makes the concessionary a formal and substantive taxpayer, rendering the distinction between real and obligatory effects of the concession irrelevant for tax assessment.

Parole chiave

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ICI tax liability demanial concession tax subject extension Cassation appeal tax compensation imposta sulle imbarcazioni tassa di monopolio contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 3 L. n. 388/2000
con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 18, comma 3, L.
Art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 504/1992
con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3, comma 2, D.Lgs.
Art. 9 D.Lgs. n. 23/2011
con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.Lgs.
Art. 3 D.Lgs. n. 504/1992
con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3, comma 2, D.Lgs.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
art. 9 D.Lgs. n. 23/2011
con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.Lgs.
art. 3 D.Lgs. n. 504/1992
con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3, comma 2, D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969
Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969 cui adde, ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n.
Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563
24969 cui adde, ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563); 3.4.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17517-2018 proposto da: RICOM S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE CARDILLO, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI TADDEO giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIA ANNA AMORETTI e FABIO MARIA FERRARI giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 33/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 4/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decret o di autorizzazione del Presidente del Collegio - dell’1/3/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da RICOM S.r.L. avverso la pronuncia n. 1881/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica ICI, annualità 2010, con riguardo a fabbricato posseduto in concessione demaniale dalla contribuente nel porto di Napoli ed adibito ad officina meccanica navale; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di esenzione del pagamento dell’imposta (ICI) per i manufatti in concessione demaniale; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto applicabile l’ICI al concessionario di un manufatto in concessione demaniale; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 18, comma 3, L. n. 388/2000) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia erroneamente affermato la soggettività passiva ICI del concessionario demaniale, pur trattandosi di concessione di manufatto demaniale e non di area demaniale; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.Lgs. n. 23/2011) per avere la Commissione Tributaria Regionale violato la normativa in oggetto, che prevede il pagamento dell’imposta IMU a carico del concessionario di aree demaniali e non di manufatto demaniale, come nel caso in esame; 1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 3 D.Lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato, a supporto della decisione circa la compensazione delle spese di lite, la sussistenza di una «discrasia normativa laddove la legittimazione passiva dell’imposta è fissata in capo al concessionario, mentre allo stesso non è riconosciuta la legittimazione attiva per richiedere la variazione della categoria catastale»; 2.1. va disattesa la prima censura; 2.2. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883;

Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita in maniera idonea la ratio decidendi (soggetto passivo ICI è il concessionario del cespite demaniale, come la contribuente, in quanto oggetto della tassazione non è l’area demaniale, ma il fabbricato su di essa insistente) consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che, con i restanti motivi, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, a suo avviso, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1. sono parimenti infondati il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi; 3.2. superando la precedente normativa e interpretazione giurisprudenziale secondo cui il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum su un area demaniale poteva in astratto dare luogo sia ad un diritto di natura reale, riconducibile alla proprietà superficiaria, sia ad un diritto di natura personale, l’art. 18 della l. n. 388 del 2000, modificando l’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992 ha esteso la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali precedentemente non soggetti all’imposta; 3.3. riconosciuta dall’art. 18 in esame la soggettività d’imposta del concessionario, la questione se il diritto in capo al concessionario dipenda da concessione ad effetti reali o ad effetti obbligatori diventa irrilevante, in quanto il diritto in capo al concessionario è sempre tassabile ai fini ICI, proprio perché il concessionario è divenuto soggetto di imposta (cfr.

Cass., 10 dicembre 2010, n. 24969 cui adde, ex plurimis , Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563); 3.4. si può, pertanto, affermare che l’individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a datare dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali (con la conseguenza della tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario) o obbligatori (con la diversa conseguenza dell’intassabilità);

4. va parimenti disatteso il quarto motivo in quanto relativo a pretesa violazione di norme aventi ad oggetto diverso tributo (IMU), comunque non applicabili retroattivamente;

5. da ultimo, è inammissibile, per carenza di interesse, l’ultimo motivo di ricorso in quanto l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale, che si censura nel caso in esame, circa il difetto di legittimazione attiva del concessionario «per richiedere la variazione della categoria catastale», attiene unicamente alla decisione di compensazione delle spese di lite, che non è stata invece oggetto di impugnazione da parte dell’odierna ricorrente;

6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazionecome da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in misura pari ad Euro 3.100,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deci