Cassation appeal dismissed; case extinguished due to settlement agreement and mutual request for termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following a settlement agreement reached between the parties. The Municipality of Marmirolo had appealed a regional tax commission decision regarding rural property tax exemptions, but subsequently withdrew the dispute via mutual consent. Consequently, the Court found no need to examine the legal arguments regarding tax applicability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002: When parties reach a settlement agreement and mutually request the extinction of proceedings, the Court must declare the process extinguished without examining the merits of the appeal.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21848/2021proposto da: COMUNE DI MARMIROLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Largo SOMALIA N.67, nello studio dell’avvocato RITA GRADARA che lo rappresenta e difende congiuntamente con l’avvocato ALESSANDRA CESARI; -ricorrente - contro LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l’avvocato ALESSANDRA MILITERNO, giusta procura in atti; -controricorrente – avverso la sentenza n. 467/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZ.
STACCATA DI BRESCIAdepositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Il Comune di Marmirolo propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 467/21, depositata il 2/2/21 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e di rettifica, con il quale il Comune accertava in capo alla società contribuente una maggiore imposta ICI per l’anno 2011, ha rigettato l’appello del Comune, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento, così come statuito dai giudici di primo grado.
La controversia verte sulla disciplina di agevolazione fiscale disposta dall’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 13/05/2011 n. 79, convertita poi con modificazioni nella legge 12/7/2011 n. 106, in base alla quale la società contribuente aveva provveduto alla presentazione della istanza ivi previsti, con correlativa autocertificazione della circostanza che l’Agenzia delle Entrate, in relazione a tale istanza, aveva annotato nelle risultanze catastali l’accertamento del requisito della ruralità dei due fabbricati di cui è causa, in ordine alla produzione degli effetti dell’istanza a decorrere dal quinquennio precedente alla sua presentazione.
La CTR ha respinto l’appellodel Comune riconoscendo, in capo alla società, la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati rurali di cui è controversia. La Latteria Sociale Mantova Agricola Cooperativa resiste con controricorso. Il Comune ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Marmirolo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 e 3 bis del D.lgs. 577/1993, dell’art. 7 comma 2 bis, del D.L. 70/2011, convertito nella legge 106/11, del D.M. 14.09.2011, dell’art. 13 commi 14 bis e 14 ter del D.L. 201/11 convertito nella legge 214/11, nonché del D.M. del 26.07.12 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., per aver la CTR riconosciuto la non applicabilità dell’ICI ai fabbricati della società contribuente. Rilevato che: Il Comune ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in considerazione di un accordo conciliativo raggiunto tra le parti in seguito al quale il Comune ha, in via di autotutela, annullato l’avviso di accertamento emesso.
Il Comune ha allegato l’invio della relativa domanda di adesione e la ricevuta di ricevimento. Risulta, inoltre, in atti la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere firmata da entrambe le parti in causa, con la richiesta di compensare le spese del giudizio. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per ces