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Ordinanza Interlocutoria — n. 9855/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing on IMU exemption for investment funds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9855/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by the Municipality of Campobasso against the Regional Tax Commission's decision annulling IMU assessments. The Commission had granted an exemption to the investment fund, classifying it as a 'construction company' under specific legislative provisions, while the Municipality argued the fund did not engage in edile activities. The Court recognized the lack of specific precedents and the need for uniform interpretation, ordering a remand for public hearing rather than a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. 31/2013; Art. 13 d.l. 6/2011; Art. 33 d.lgs. 58/1998; Art. 4 d.m. 30/2015; Art. 14 disp. Prel. c.c.: In the absence of specific precedents on the qualification of investment funds as 'construction companies' for IMU exemptions, the case must be remanded for public hearing to ensure uniform interpretation.

Parole chiave

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IMU tax exemption investment fund qualification construction company status uniform interpretation remand for public hearing tax assessment annulment Cassation procedure imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 of D.L. 31 August 2013, n. 102
33 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
Art. 13 of D.L. 6 December 2011, n. 201
214, dell’art. 13 del d.l.
Art. 33 of D.Lgs. 24 February 1998, n. 58
124, anche in relazione all’art. 33 del d.lgs.
Art. 4 of D.M. 5 March 2015, n. 30
58, all’art. 4 del d.m.
Art. 14 of the Preliminary Provisions of the Civil Code
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21809/2021 proposto da: COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SANSONE in forza di procura speciale presente agli atti, in sostituzione dell’originario difensore -ricorrente - contro AQA CAPITAL LTD, in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONIZETTI N.10, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI che lo rappresenta e difende con giusta procura presente in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 285/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISEdepositata il 17/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: Il Comune di Campobasso propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 285/21, dep. il 17/6/2021 che, in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per IMU, anni 2013-2014 e del diniego rimborso dell’IMU 2012-2013 – poi riuniti dalla CTR - ha accolto parzialmente il ricorso del Comune concernente il diniego di rimborso e ha rigettato nel resto, confermando l’annullamento degli atti impositivi già disposto dai giudici di primo grado. Il Comune di Campobasso aveva notificato alla società Finanziaria Investments SGR, quale società di gestione del Fondo di Investimento Alternativo italiano immobiliare, gli avvisi di accertamento IMU 2013-2014.

Avverso i suddetti atti la Società ha prodotto due ricorsi distinti alla Commissione Tributaria Provinciale denunciando, tra l’altro, la presunta applicabilità alla fattispecie dell’esenzione legislativa introdotta ai fini IMU per i beni-merce invenduti delle “imprese costruttrici”. Il Comune insisteva nel sostenere che per “impresa costruttrice” si deve intendere l’impresa che svolge attività edile e non di gestione del risparmio. La CTP, in entrambi i ricorsi proposti dalla società, aventi ad oggetto rispettivamente l’accertamento IMU 2013 e 2014, ha accolto il ricorso reputando estesa anche alle SGR la qualifica normativa di impresa costruttrice e, quindi, l’esenzione.

La CTR, riunendo i ricorsi, ha confermato la decisione di prime cure e disposto l’annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati. AQA CAPITAL LTD, subentrata quale nuova società di gestione del fondo, resiste con controricorso. Entrambe leparti hanno deposita to memoria. Ritenuto che:

1. Con l’unico articolato motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. Dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214, dell’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. Dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, anche in relazione all’art. 33 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 4 del d.m. 5 marzo 2015, n. 30 e all’art. 14 disp. Prel. c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per aver la CTR, ai fini dell’esenzione IMU prevista per le “imprese costruttrice” rispetto ai beni-merce invenduti e non locati, attribuito natura di “impresa costruttrice” ad AQA, in violazione delle disposizioni citate. Rilevato che: preso atto della mancanza di precedenti specifici sul tema oggetto della controversia e della valenza nomofilattica della questione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa