Italian Court dismisses appeal on VAT interest calculation, ruling delays caused by taxpayer's own fault do not generate interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by Saipem and Unicredit Factoring against a regional tax commission decision denying VAT interest. The taxpayers argued for interest on the period between their 2014 VAT claim submission and its recognition, while the tax authority classified the interest as moratory, payable only upon administrative delay. The court rejected the claim because the taxpayers themselves caused the delay by failing to deliver required documents, including guarantees, 226 days late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 120, comma 1, lett. a) TUIR; Art. 120, comma 1, lett. b) TUIR: Interest on VAT claims is calculated only for delays attributable to the tax authority; delays caused by the taxpayer's own fault or negligence do not generate interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8891/2020R.G. proposto da Saipem s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in San Donato Milanese (MI), con il prof. avv. Eugenio della Valle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via XX Settembre n. 1 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Nonché Oggetto: interessi maturati fra richiesta e rimborso IVA 35– 8891 - 2020 – 14/03 /2023 MMF Unicredit Factoring s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano (MI), con il prof. avv.
Giuseppe Marini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, Milano, n. 3263/15/2019,pronunciata il 10 giugno 2019 e depositata il 30 luglio 2019,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co:
Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente Saipem s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3263/15/2019 resa dalla CTRper la Lombardia che accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il provvedimento di diniego parziale opposto in relazione agli interessi maturati tra la data di presentazione della richiesta di rimborso del credito IVA per l’anno 2014 e quella del loro riconoscimento. La società ricorrente aveva invero chiesto a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA per l’anno 2014, credito poi ceduto alla società Unicredit Factoring s.p.a.
2. La CTR riteneva che gli interessi dovessero essere qualificati come moratori, con l’effetto di essere dovuti solo in caso di ritardo da parte dell’Ufficio, non ravvisabile nel caso di specie. Rigettava conseguentemente l’appello incidentale della società contribuente, evidenziando la non computabilità del periodo intercorrente tra la 35– 8891 - 2020 – 14/03 /2023 MMF data di notifica della richiesta di documenti e la data di loro consegna, stante il ritardo in cui costei era incorsa per sua colpa, avendo consegnato la documentazione richiesta, tra cui le polizze fideiussorie, con 226 giorni di ritardo.
3. Propone ricorso per cassazione la società Saipem s.p.a. affidandosi a due motivi di impugnazione. Ricorso speculare contro la sentenza gravata viene proposto anche da Unicredit Factoring s.p.a.. Controricorre ad entrambi i ricorsi l’Avvocatura generale dello Stato. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti private hanno depositato memoria a sostegno delle proprie posizioni. CONSIDERATO Che appare opportuna la trattazione in pubblica udienza, anche per l’eventuale esame congiunto con il ricorso r.g.n. 38477/2019, già fissato, per l’analoga rilevanza nomofilattica, in pubblica udienza; PQM La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo r