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Ordinanza — n. 9799/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses extinction appeal as tax payment and request for simplified settlement were completed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9799/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal seeking the extinction of the tax litigation. The tax administration argued that the judgment should be declared void because the specific procedural steps for the 'peace tax' settlement were not formally notified or requested by the companies. The court ruled that since the taxpayers had already submitted their requests and paid the first installment, the conditions for the simplified settlement were met, rendering the procedural defect irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.L. n. 119/2018; Art. 6 d.L. n. 119/2018: The extinction of the tax proceeding for the 'peace tax' is perfected upon the submission of the request and payment of the first installment, regardless of the lack of formal notification of the specific request for treatment.

Parole chiave

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Italian tax law peace tax settlement judicial extinction procedural defect simplified tax procedure condono delle spese procedurali addebito di tasse spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.L. n. 119/2018
444/04/13depositata in data 15 / 11 /201 3 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 08/03/2023d a l C onsigliere Roberto Succio e nella riconvocazione del Collegioin data 04/04/2023 ; Rilevatoe considerato che: - èin atti istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 c.
L. n. 136/2018

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13068 /201 4 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro RENAULT RETAIL GROUP ITALIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e RENAULT ITALIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore BARBARA GRAZIANO, entramb e rappresentatee difes e in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. Gianfrancesco Vecchio (PEC: gianfrancesco.vecchio@avvocato.pe.it ) e condomicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 49 presso lo studio dell’avv.

Alessandro Riccioni (PEC: alessandro.riccioni@ordineavvocatiroma.org); Oggetto:estinzione exd. L. n. 119/2018 Cons.Est. Roberto Succio - 2 - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lazio n. 444/04/13depositata in data 15 / 11 /201 3 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 08/03/2023d a l C onsigliere Roberto Succio e nella riconvocazione del Collegioin data 04/04/2023 ; Rilevatoe considerato che: - èin atti istanza di sospensione del giudizio ex art. 6 c. 10 del d.

L. n. 119del 2018, corredata di documentazione; - da essa , da un lato, che le società contribuent i ha nno trasmesso all’Amministrazione Finanziaria la relativa domanda di definizione per ciascuno degli atti impugnati ed hanno altresì eseguito il versamento dovuto per la prima rata e, dall’altro, che non è stato notificato (ulteriore)dinieg o, né presentata la menzionata istanza di trattazione aglispecifici fini di cui all’art.6 del d. L. n. 119 del 2018 ; - pertanto, la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolatadeve ritenersi perfezionata ; - q uanto alle spese di lite r itiene il Collegio (in termini Cass.

Sez.5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020) la definizione a gevolata dellacontroversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif.,in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale) comprende il pagamento dellespese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte chele ha anticipate, n on devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzionedel giudizio ; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che