Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9798/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of service to all first-instance parties causing procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the second-instance tax judgment null and void because the appeal was not properly notified to Equitalia Nord, a necessary participant in the first instance. Although the taxpayer argued the tax authority failed to notify the company's partners, the court focused on the procedural defect of omitting one party from the appellate hearing. Consequently, the entire second-degree proceeding was annulled and remanded for a new trial with proper service.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 331 and 383 of the Civil Procedure Code: The omission of a necessary participant from the second-instance judgment renders the entire proceeding null, requiring remand for integration of the adversarial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity lack of service tax appeal necessary party remand for retrial obblighi di notifica diritto d'informazione degli eredi obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
5 t.u.i.r., sotto il profilo dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 331 of the Civil Procedure Code
Art. 383 of the Civil Procedure Code
art. 101 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 101 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
e all’art. 111 Cost., nonché agli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 05/05/2004, n. 8519
civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Cass. 05/05/2004, n. 8519;
Cass. 24/07/2009, n. 17359
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9699/2014R.G. proposto da: PATELLA LUCIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano, in forza di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma via Crescenzio n. 91 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la medesima, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 146 / 2 /1 3 , pronunciata in data 18 settembre 2013 e pubblicata in data 21 ottobre 2013; IRPEF- ACCERTAMENTO r.g. n. 9699/2014 Cons. est. Federico Lume udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 marzo 2023 dal consiglieredott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Luciana Patella con distinti ricorsi, riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, impugnavasia l’avviso di accertamento per Irpef 2005, quale reddito di partecipazione, notificatole quale erede di Alberto Patella, socio al 90 per cento della società Luce Consulting s.a.s., nei confronti della quale era stato emesso avviso di accertamento per maggior reddito non impugnato, sia la cartella di pagamento ad esso conseguente. La C.T.P. accoglieva entrambi i ricorsi sul presupposto che non fosse stato notificato agli eredi l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

2. L’Agenzia delle ent rate , Direzione provinciale di Milano , proponeva appello che la Commissione tributaria regionale per la Lombardia accoglieva, con la sentenza oggetto di ricorso. In particolare,la C.T. R . evidenziava che non sussisteva un obbligo di preventiva notifica aisoci dell’avviso contro la società di persone, e che questo, nell’avviso impugnato, era richiamato, ben potendo la ricorrente, erede da molti anni del padre, originario socio, prendere cognizione dell’atto presupposto.

3. Contro tale sentenza propone ricorso Luciana Patella, con tre motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato -ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera nota di costituzione depositata al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica).

4. Acquisito il fascicolo del processo di merito, il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del17 marzo 202 3 , ai sensi degli artt. r.g. n. 9699/2014 Cons. est. Federico Lume 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che:

1. La ricorrente propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 , comma 1, della l. 27 luglio 2000 , n. 212, anche con riferimento all’art. 159, primo comma, cod. proc. civ. e all’art. 5 t.u.i.r., sotto il profilo dell’art. 360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. In particolare,deduce l’erroneità della decisione laddove la C.T. R . ha ritenuto che la sola qualità di socio della società di persone destinataria dell’avviso di accertamento consentisse la conoscibilità di quest’ultimoin capo al socio stesso, mentre l’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e l’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedonoche, ove l’avviso faccia riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente,questo debba essere ad esso allegato o ne debba essere riportato il contenuto essenziale.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 101 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., nonché agli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 , con riferimento all’art. 5 t.u.i.r.,e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973. In particolare,evidenzia di aver sempre dedotto, sia in primo grado che in appello, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci, alla luce del carattere unitario dell’accertamento del reddito nelle società di persone. r.g. n. 9699/2014 Cons. est.

Federico Lume Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360, primo comma, n. 4 , cod. pro c. civ., in relazione all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, deduce la novità del motivo di appello dell’ufficio relativo alla violazione dell’art. 5 t.u.i.r.

2. Preliminarmente, occorre evidenziare che la sentenza di primo grado è stata resa, come riportato dalla sentenza di appello, sia nei confronti dell’Agenzia che nei confronti di Equitalia Nord, ma l’appello, proposto dall’Agenzia, è stato notificato unicamente a Luciana Patella, come emerge dalla lettura degli atti del giudizio di merito il cui fascicolo è stato acquisito e come del resto è confermato dalla mancata indicazione di Equitalia Nord tra le parti del giudizio nella sentenza impugnata. Occorre evidenziare altresì che la sentenza di primo grado pronunciava su ricorsi distinti ma riuniti contro l’avviso e la conseguenziale cartella,dipendente dal primo, annullando entrambi.

Ebbene, nel caso di litisconsorzio cosiddetto processuale, qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado (quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello (sempre che trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti , come nel caso di specie ove l’annullamento della cartella è avvenuto sul presupposto dell’annullamento dell’avviso) determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Cass. 05/05/2004, n. 8519;

Cass.24/07/2009, n. 17359). r.g. n. 9699/2014 Cons. est. Federico Lume 3. Pertanto la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio e per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo giudizio previa in