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Ordinanza — n. 9746/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against registration tax liquidation due to extinguishment of claims and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9746/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal against a registration tax liquidation dismissed and inadmissible. The Regional Tax Commission rejected the taxpayer's claims, arguing that specific legal provisions prevented a market value assessment for the transferred business branch. The court ultimately dismissed the case because the underlying debt had been extinguished by a separate agreement and one defendant was incorrectly included due to a procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. 119/2018; Art. 10, d.P.R. 168/2010; Art. 2343 c.c.: When a tax claim is extinguished by a subsequent agreement between co-obligors, the appeal is inadmissible against remaining parties, and inclusion of an unrelated party due to error renders the appeal inadmissible against them.

Parole chiave

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registration tax liquidation cessation of subject matter inadmissible appeal co-obligation extinguishment procedural error defendant regime fiscale comune delle imprese risanamento dell'impresa in diritto tributario cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. 119/2018
Le spese rimangono a carico di Agenzia delle entrate, Amiacque e Cap Holding ex art. 6, comma 13, ultima parte, dl 119/2018, mentre vanno tassate all'agenzia fiscale medesima nei confronti di 2I rete gas in virtù del generale principio della soccombenza.
Art. 10, d.P.R. 168/2010
Art. 2343 c.c.
10, dPR 168/2010, come derogatoria della previsione generale di cui all'art. 2343, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2- , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14125/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Amiacque srl, Cap Holding spa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Simone Valmori, con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Elena Vaccari; 2i rete gas spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Matteo De Bernardi, con domicilio Oggetto: imposta di registro - avviso di liquidazione eletto in Roma, Piazza Adriana n. 5 presso lo studio dell'avv. Simone De Martini; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 488/11/18, depositata il 5 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 2351/24/17 della Commissione tributaria provinciale di Milano ne che aveva accolto i ricorsi proposti da Amiacque srl, Cap Holding spa ed Amaga Energia Servizi srl contro un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo di azienda.

La CTR osservava in particolare che la pretesa creditoria erariale era infondata, non potendosi configurare nel caso di specie un valore di mercato del complesso aziendale ceduto, stante la specialità della previsione normativa di cui all'art. 10, dPR 168/2010, come derogatoria della previsione generale di cui all'art. 2343, cod. civ. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resistono con controricorso Amiacque srl, Cap Holding spae 2i rete gas spa. 2I Rete Gas spa ha depositato una memoria.

Considerato che: In via preliminare deve rilevarsi che il contraddittorio non è stato esteso a Amaga Energia e Servizi srl, parte del giudizio di appello, ma a prescindere dalla (nemmeno chiara) posizione processuale di tale soggetto giuridico, in ogni caso non risulta necessario disporne l'evocazione in giudizio, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., tra le molte, in senso analogo Sez. 2- , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 - 01 ). Nelle more del giudizio infatti la coobbligata Amiacque srl ha definito la controversia fiscale de qua ex art. 6, decreto - legge 119/2018 e ciò esplica effetto estintivo delle pretese creditorie erariali anche nei confronti della stessa Amaga Energia e Servizi srl e di Cap Holding spa ai sensi del comma 14 di detta disposizione legislativa.

Sempre in via preliminare devesi rilevare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti di 2I rete gas spa, posto che la medesima risulta del tutto estranea sia all'atto impositivo impugnato sia al conseguente contenzioso, essendo dunque stata evocata -solo- in questo giudizio per un errore evidente. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio nei confronti di Amiacque srl e Cap Holding spa per cessazione della materia del contendere; va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di 2I rete gas spa. Le spese rimangono a carico di Agenzia delle entrate, Amiacque e Cap Holding ex art. 6, comma 13, ultima parte, dl 119/2018, mentre vanno tassate all'agenzia fiscale medesima nei confronti di 2I rete gas in virtù del generale principio della soccombenza.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di Amiacque srl e Cap Holding spa per cessazione della materia del contendere; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di 2I rete gas spa; spese a carico delle parti nel rapporto tra Agenzia delle entrate, Amiacque srl e Cap Holding spa; condanna l'Agenzia delle entrate a pagare a 2I rete gas spa le spese del giudizio che liquida in euro 7.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltr