Cassation court allows tax agency's appeal, ruling tax liability applies to the association's director during tenure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the regional tax commission's decision and allowed the tax agency's appeal against Angelo Carrossino. The commission had argued Carrossino lacked standing because he was not the sole legal representative of the unrecognized association AS Corniglianese. The court ruled that for tax debts arising by law, the individual who effectively directed the association's management during their tenure bears solidary responsibility, regardless of the association's unrecognized status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 c.c.; In unrecognized associations, the individual who effectively directed the entity's management during their tenure bears solidary responsibility for tax debts arising by law, ensuring creditor protection in the absence of legal asset publicity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14750/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Carrossino Angelo, rappresentato e difes o dall'avv. Andrea Bodrito , con domiciliodigitale andrea.bodrito@ordineavvgenova.it –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.267/1/16, depositata il 18 febbraio 2016 . Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon.
Rilevato che: Con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 276/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso proposto da Angelo Carrossino contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che il Carrossino non poteva considerarsi legittimo destinatario dell'atto impositivo impugnato, riguardando lo stesso pretese erariali nei confronti della AS Corniglianese, della quale il Carrossino era stato legale rappresentante, ma non l'ultimo, essendolo tale Repaci.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso il Carrossino. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 38, cod. civ., poiché la CTR ha negato la responsabilità fiscale di Angelo Carrossino in relazione alle maggiori obbligazioni di imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato. La censura è fondata. Va ribadito che «Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente» ( tra le molte, v.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020, Rv. 657319 -01). Orbene, pacifico che nel periodo d'imposta in contesto era proprio il Carrossino ad essere colui che ha effettivamente diretto l' AS Corniglianese, essendone il legale rappresentante, risulta chiaro che l'avviso di accertamento impugnato gli è stato notificato per far valere le correlative responsabilità fiscali (solidali). La sentenza impugnata ha dunque male interpretato il titolo delle pretese impositive in esame, risolvendo in modo non appropriato la lite in termini di legittimazione passiva, peraltro ultroneamente facendo riferimento alla disciplina giuridica delle società commerciali, trattandosi invece nel caso di specie di un'associazione non riconosciuta e dunque non applicandosi detta disciplina.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa comp