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Ordinanza Interlocutoria — n. 9722/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal process allowing simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9722/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax appeal proceedings and remitted the case to a new docket. The taxpayer, Stanleybet Malta Limited, sought to overturn a regional commission decision regarding betting taxes by invoking a simplified dispute resolution procedure. The court granted the suspension request, allowing the parties to utilize the expedited mechanism defined in the relevant fiscal law. This decision prioritizes efficient resolution of tax controversies through the specific statutory pathway requested by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; When a taxpayer requests simplified dispute resolution under the specified article, the court must suspend the ordinary appeal process to facilitate the expedited procedure.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified dispute resolution Law 197/2022 betting tax liability Cassation remittal imposta sui profitti derivanti da partecipazioni tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 6891 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova Prof. Fabio Ferraro e Daniela Agnello giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, in Via Vincenzo Bellini 24, Roma,; -ricorrente - Oggetto:Tributi Imposta unica sulle scommesse2008 contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1050/01/2021, depositata in data 27 settembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -STANLEYBET MALTA LIMITED, propone ricorso, affidato a sei motivi (di cui uno “in via pregiudiziale”), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 687/01/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso n° M08080000338U con il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti della Stanleybet, quale coobbligato in solido della ditta individuale Patrizio Gori,(Centro Trasmissione Dati’ o ‘CTD’), la debenza per l’anno 2008 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo di euro52.927,36 oltre sanzioni ed interessi; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; - la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. comma 197, della legge n. 197/22;

CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge;

P.Q.M.

La Corte sospende il processo ai sensi dell’a rt. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi