Cassation court dismisses tax appeal as judgment extinguished by voluntary payment under simplified tax definition rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the respondent voluntarily paid the disputed amount under the simplified tax definition procedure. The respondent argued that the original tax declaration had been corrected to align with the simplified regime, thereby resolving the underlying dispute. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the subject matter of the controversy had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 10 d.l. 3 ottobre 2018 n. 119; When a taxpayer voluntarily pays the tax debt under the simplified definition procedure, the judicial dispute is extinguished by the cessation of the contested matter.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6754/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro SETRASPED S.p.A. (C.F . 0069 8870391 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO TORRICELLI (C.F. TRRPTR60D23A944U) e dall’Avv. FRANCO SABATINI (C.F. SBTFNC47H05I649S) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Gorizia, 14 Oggetto: tributi – definizione agevolata N.6754/14 R.G.
Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – contro EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 2/16/13 depositata in data 29 gennaio 2013. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto che la causa venga rinviata a nuovo ruolo per consentire al controricorrente di notificare la documentazione allegata alla memoria;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella udienza cameraledel 13 dicembre 2022. RILEVATO CHE La società contribuente SETRA S PED S.p.A. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa all’iscrizione a ruolo della somma di € 122.784,26 per IRPEG , IRAP e IVA per effetto dell’ adesione della contribuente alla definizione agevolata di cui agli artt. 8, 9, 14 l. 27 dicembre 2002, n. 289, deducendo che la originaria dichiarazione di adesione era stata integrata e parzialmente ritrattata in data 28 maggio 2004ai fini IVA; che la CTP di Ravennaha accolto il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 29 gennaio 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, evidenziando come la dichiarazione integrativa della contribuente avesse sanato un errore commesso nella originaria dichiarazione di adesione al condonoai fini IVA, laddove la società contribuente aveva inteso aderire ai fini IVA con dichiarazioneintegrativa semplice;
N.6754/14 R.G. Est. F. D’Aquino che ha proposto ricorso l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito la società contribuente con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi; CONSIDERATO CHE Lacontroricorrente e ricorrente incidentale ha depositato domanda di definizione agevolata e di versamento a termini dell’art. 6, comma 10, d.l. 3 ottobre 2018, n. 119 del l’importo dovuto per la suddetta definizione; che laricorrente principale ha depositato memoria adesiva, dando atto che la società contribuente ha correttamente aderito alla richiesta di definizione agevolata e chiedendo dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; che deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M. La Corte dichiara l ’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione d