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Ordinanza Interlocutoria — n. 9704/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal process allowing simplified dispute resolution under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9704/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings regarding a 2010 betting tax debt. The taxpayer, Stanleybet Malta Limited, requested suspension to utilize a simplified dispute resolution procedure under Law 197/2022, while the tax agency opposed the measure. The court granted the suspension to facilitate the application of the simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; When a taxpayer deposits a suspension request declaring intent to use the simplified dispute resolution procedure, the court must suspend the process to allow the procedure's definition.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified dispute resolution tax appeal suspension Law 197/2022 betting tax debt Cassazione interlocutoria tax administration tassa di promozione del turismo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 8874 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, Via Monte Santo, n. 10/A, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentati e difesi dall'avvocato DANIELA AGNELLO giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Oggetto:Tributi Imposta unica sulle scommesse 2010 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1047/01/2021, depositata in data 27 settembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - STANLEYBET MALTA LIMITED, propone ricorso, affidato a cinque motivi (uno “in via pregiudiziale” e quattro di merito), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 556/02/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Firenze che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso M08100001759U con il quale l’Agenzia aveva accertato nei confronti della Stanleybet, quale coobbligato in solido diLNZ di Oco Maria Teresa e Oco Giulia snc (Centro Trasmissione Dati’ o ‘CTD’), la debenza per l’anno 2010 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo dieuro 29.573,49 oltre sanzioni ed interessi; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; -la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22;

CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge;

P.Q.M.

La Corte sospende il proce sso ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi dec