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Ordinanza Interlocutoria — n. 9699/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal to allow simplified settlement procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9699/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court suspended the cassation appeal filed by Stanleybet Malta Limited against a tax authority decision. The taxpayer requested to utilize the simplified settlement procedure established by Law 197/2022 to resolve the dispute regarding 2010 betting taxes. Consequently, the court halted the proceedings to facilitate this alternative resolution method.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; Art. 1, commi 186-202 della legge n. 197/2022: The court may suspend a cassation appeal if the taxpayer requests to avail themselves of the simplified settlement procedure, thereby deferring the merits to a new role for potential resolution.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension Law 197/2022 cassation appeal betting tax dispute tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 13873 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA AGNELLO giusta procura speciale in calce al ricorso e elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore avvdanielaagnello@puntopec.it,; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI Oggetto:Tributi Imposta unica sulle scommesse 2010 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5283/11/2021, depositata in data 22 novembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - STANLEYBET MALTA LIMITED, propone ricorso, affidato a otto motivi (uno in via pregiudiziale, due preliminari e cinque di merito), per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto dalla suddetta nei confronti dell’Agenzia delle dogane dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 10247/2018 depositata il 14.05.2018 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della suddetta contribuente avverso l’avviso n. M17100001923U che aveva accertato nei confronti della Stanleybet, quale coobbligato in solido delladitta individuale Daniele Tiepolo OGGIONI (Centro Trasmissione Dati’ o ‘CTD’), la debenza per l’anno 2010 dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’importo di euro 15.572,14, oltre interessi e sanzioni; -l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso; -la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22;

CONSIDERATO CHE-parte contribuente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186- 202, della medesima legge;

P.Q.M.

La Corte sospende il processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/22 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi