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Ordinanza Interlocutoria — n. 9680/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal due to new simplified tax dispute resolution law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the outcome of a request for simplified tax dispute resolution. Former company shareholders and the tax agency argued over procedural defects and the applicability of new legislative provisions. The court granted the suspension based on the specific statutory requirements for simplified resolution procedures.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022; When a party requests simplified tax dispute resolution under the specified law, the court must suspend the proceedings to allow for the definition of the controversy through the expedited mechanism.

Parole chiave

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simplified tax resolution tax appeal suspension procedural defect simplified procedure tax dispute mechanism arretrati d'imposta procedura di ricupero d'imposta comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3237/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Incorvaia Emanuele e Casano Lored ana , quali ex soci della estinta Eurocar s.r.l., elettivamente domiciliati in Nola, via Napolitano n. 227, presso lo studio dell’avv. Calogero Montalto, che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti - e contro Eurocar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 182/29/12, depositata l’11 dicembre 2012 Oggetto :

Tributi -Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 182/29/12 dell’11/12/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR), dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP) n. 379/01/07, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Eurocar s.r.l. (di seguito Eurocar) avverso un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP eIVA relative all’anno d’imposta 2000; 1.1. come si evince dal ricorso, l’avviso di accertamento – emesso in ragione della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti – era stato annullato dalla CTP per intervenuto condono; 1.2. la CTR evidenziava l’inammissibilità dell’appello per mancata prova della regolare notifica del ricorso alla controparte non costituitasi, avendo l’Agenzia delle entrate depositato, al posto dell’originale notificato, una copia dichiarata conforme dell’atto medesimo;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. preso atto della mancata costituzione di Eurocar s.r.l. e della nullità della notifica del ricorso per cassazione, questa Corte, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 12/01/2022, disponeva la rinnovazione della notificazione;

4. a seguito della nuova notificazione, si costituivano in giudizio con controricorso Emanuele Incorvaia e Loredana Casano, quali soci della estinta Eurocar s.r.l., la quale ultima restava, invece, intimata. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, i sig.ri Incorvaia e Casano hanno chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;

2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 202