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Ordinanza Interlocutoria — n. 9679/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax dispute over 1999 fiscal year to allow simplified settlement under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9679/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Revenue Agency and Sielte s.p.a. regarding 1999 fiscal liabilities. The lower courts had ruled on various deductions and losses, but the case was stayed pending the application of a new simplified settlement procedure introduced by Law No. 197/2022. Consequently, the proceedings are halted until July 10, 2023, to allow the taxpayer to opt for the expedited resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; Art. 1, comma 198 of Law No. 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending before the Court of Cassation at the time of the law's entry into force may be defined via simplified procedure, automatically suspending the proceedings until the deadline for the taxpayer's request and payment.

Parole chiave

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simplified tax settlement Revenue Agency jurisdiction Cassation suspension Law 197/2022 tax dispute definition procedural stay fiscal year 1999 contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022
Il primo motivo del ricorso d educe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022
Il primo motivo del ricorso d educe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law No. 197/2022
Il primo motivo del ricorso d educe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
2.Il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2697 cod. civ
Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
artt. 2425 cod. civ
Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2425 cod. civ.
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Testo completo

igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 14191/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente- contro Sielte s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Falcone e Francesco Falcone, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Iorio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287, giusta procura a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 1774 / 18 / 15 , depositata in data 2 8 aprile 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 5 gennaio 2023dal Consigliere Lunella Caradonna;

RITENUTO CHE 1.L'Agenzia delle Entrate, al termine di una verifica fiscale effettuata nei confronti della società Sielte s.p.a., notificava, in data 25 giugno 2003, processo verbale di constatazione contenente numerosi rilievi fiscali per l'anno d'imposta 1999, che scaturivano da un'operazione negoziale che si era conclusa tra le società Sielte s.p.a.,Ericsson s.p.a. e Sieti s.r.l.. 2.La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 10,depositata in data 27 gennaio 2010, aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società contribuente (che non aveva impugnato il rilievo relativo agli ammortamenti indeducibili per lire 6.000.000), aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in ordine ai rilievi afferenti alle variazioni in diminuzioni non deducibili (lire 27.351.228.300), ai contributi in conto esercizio non contabilizzati (lire 9.640.000.000), alle variazioni in diminuzioni disconosciute per perdite di capitali (lire 2.956.000.00) e per utilizzo fondo rischi (lire 2.792.405.000), alle sopravvenienze passive (lire 7.837.623.278) elo aveva rigettato nel resto ( svalutazioni rimanenze finali per lire 2.643.635.070 e spese di ammortamento non deducibili per lire 418.274.825). 3.La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha accolto l'appello incidentale della società Sielte s.p.a., riconoscendo le perdite su crediti per vecchie lire 1.024.364.448 e la svalutazione di lire 2.634.635.000 per le rimanenze finali. 4.I giudici di secondo grado, a sostegno della decisione assunta, hanno affermato che: -) l'appello dell'Amministrazione finanziaria non era fondato, essendo condivisibili e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che si richiamavano integralmente; -) in particolare, e con riferimento alla sentenza, era plausibile l'interpretazione sulla natura di finanziamenti di cui al punto; -) la motivazione dei punti sub 2 e 3, escluso il profilo delle perdite su creditiera ineccepibile , sottolineando la cessione pro soluto dei crediti; -) era plausibile l'assunto di cui al punto 4; -) era fondato l'appello incidentale della società per quanto sub a) per l'obbiettivo motivo svolto e per quanto sub b) trattandosi di adempimento conforme al bilancio civilistico. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi.

6. La società Sielte s.p.a. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo del ricorso d educe la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e, per quanto concerne il processo tributario, dall'art. 26, comma 2, n. 4, del decreto legislativo n. 546/1992, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva motivato con riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d'uf ficio e alla sentenza di primo grado, con un rinvio per relationem che non d ava alcun atto delle ragioni di convincimento dei giudici.

Le espressioni utilizzate erano mere petizioni di principio, non idonee a sorreggere quel minimo di motivazione che rendela decisione valida sotto il profilo del rispetto delle norme in rubrica.Le determinazioni dei giudici di secondo grado, al cospetto dell'attività istruttoria svolta dal consulente tecnico d'ufficio e delle censure dell'Ufficio, apparivano carenti, erronee e del tutto omissive in relazione all'esame delle effettive contestazioni. Sul presupposto di una non meglio specificata «plausibilità», i giudici di secondo grado avevano fatto cadere persino i rilievi fiscali ritenuti fondati dalla consulenza tecnicad'ufficio.

In particolare, in relazione ai rilievi 3 c) e 6, che erano stati confermati in primo grado, i Giudici di secondo grado nulla avevano detto in merito al deciso annullamento, andando contro le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e avevano riformato la sentenza di primo grado , ritenendola , in questo non «plausibile». Allo stesso modo, la sentenza era del tutto assente nella motivazione nella parte in cui non aveva specificatoquali e quanti documenti potevano considerarsi rilevanti ed idonei a fondare la decisione di annullamento dei rilievi sub 1 e 2, dimenticando, inoltre, la mancata contestazione in relazione al rilievosub 3 b). 2.Il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

La Commissione tributaria regionale non aveva pronunciato su quanto richiesto e dedotto dall'Agenzia delle Entrate nei motivi di appello (trascritti alle pagine 11- 15 del ricorso per cassazione).

3. Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata prestato completa ed acritica adesione alle deduzioni difensive della resistente, senza vagliare le tesi delle parti alla luce della distribuzione dell'onere della prova.

4. Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2425 cod. civ. e 53, 55, 85 e 88 TUIR allora vigente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata non aveva motivato nulla in relazione all'applicazione dei disposti normativi e alla corretta contabilizzazione delle somme ricevute dalla società Sielte s.p.a. , di fatto, disapplicando le norme richiamate in tema di sopravvenienze attive e contributi in conto esercizio ed onere della prova.Non er a revocabile in dubbio che le somme contestate dall'Ufficio non derivavano dalla sopravvenuta insussistenza di costi già dedotti o di passività già iscritte in bilancio in precedenti esercizi, né derivavano da fatti di gestione precedenti, essendo frutto di precisi accordi contrattuali nell'ambito della cessione delle quote della società, non prevista né contabilizzata negli esercizi precedenti.

5. In via preliminare va dato atto che la società Sielte s.p.a. ha depositato, con modalità telematiche, in data 12 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 5.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 5.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Intal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 5.3 L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recitano, inoltre, che:

«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio 2023).

P.Q.M.

La Corte sospende la causa fino al 10 lugl