Cassation suspends tax appeal over new VAT penalty rules and simplified payment procedure for tax disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a suspension order to pause the tax appeal pending the application of a new simplified payment procedure. The taxpayer argued that the lower court erred by failing to apply updated legislative provisions regarding VAT penalties and documentation requirements retroactively. The court agreed that the new law's provisions allow for immediate definition of pending cases, necessitating the suspension to facilitate this streamlined process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The Court of Cassation may suspend tax proceedings pending the application of a new simplified payment procedure established by the Budget Law 2023, even if the taxpayer has not yet opted for the expedited definition.
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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10980/2020 R.G. proposto da : TRINACRIA METALLI S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO (SVGGPP68M22F205N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAMMARTINO SALVATORE (SMMSVT46A02H194F) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
SICILIA - PALERMO n. 294/2019depositata il 22/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. La contribuente TRINACRIA METALLI S.R.L., esercente l’attività di “recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY303A203865/2014 con cui, relativamente all’anno 2006, veniva contestata l’illegittima detrazione di IVA per euro 346.771, siccome afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti, essendo risultato (come da avviso “in parte qua” riprodotto a p. 4 del ricorso per cassazione) che i fornitori della predetta – RENDA Francesco, LO PICCOLO Vincenzo, LA FIURA Marco, BADALAMENTI Salvatore e MAGNASCO Salvatore – “pur essendo titolari di partita IVA […] ed essendone obbligati, non hanno mai istituito le scritture contabili obbligatorie, non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali e non hanno mai effettuato versamenti di imposte con modelli F24”, né “avevano alcuna organizzazione contabile, né dipendenti, né collaboratori, né mezzi di trasporto, né mezzi finanziari per movimentare le norme quantità di materiale fornito”.
Con l’avviso veniva altresì irrogata la sanzione unica di euro 433.463,75 (donde la pretesa del pagamento di euro 780.234,75, oltre accessori).
2. Su impugnazione della contribuente, la CTP di Palermo, con sentenza n. 5830/01/15 del 27.10.2015, accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso, rinviando questo ai pp.vv.cc. elevati a carico dei fornitori della contribuente, non a conoscenza di quest’ultima.
3. Proponeva appello l’Ufficio, sul rilievo che il contenuto essenziale dei pp.vv.cc. era riprodotto in avviso. 3.1. La CTR, con la sentenza emarginata, accoglieva il gravame, motivando letteralmente come segue: - “la doglianza” dell’Agenzia delle entrate “è fondata perché il contenuto essenziale degli atti richiamati non allegati all'avviso di accertamento era stato nello stesso riportato. Dal provvedimento risultava, infatti, che il credito fatto valere derivava da detrazioni di IVA indebitamente effettuate perché relative ad operazioni inesistenti in quanto, sempre secondo le risultanze dell'avviso di accertamento, da indagini espletate nei confronti dei fornitori erano emersi plurimi elementi (analiticamente indicati) sulla base dei quali l'Amministrazione era pervenuta alla conclusione che gli stessi non erano in condizione di eseguire le prestazioni che risultavano fatturate”; - sono invece infondati i motivi dell’originario ricorso proposto dalla contribuente, con riguardo, anzitutto, all'affermazione della stessa “di non avere avuto alcuna possibilità di accertare la prospettata inesistenza soggettiva delle operazioni”, poiché, secondo la giurisprudenza, l'Amministrazione, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o la negligenza del destinatario, mentre grava sul contribuente la prova contraria”;
“nel caso concreto l'Amministrazione ha in via indiziaria valorizzato la circostanza che i cedenti non avessero tenuto alcuna scrittura contabile, non avessero presentato dichiarazioni fiscali, non avessero mai pagato imposte con modelli F24, non avessero dipendenti, non avessero automezzi di trasporto, né mezzi finanziari adeguati. Di fronte a tali plurime risultanze di sicuro rilievo indiziario a carico della società, quest'ultima non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare di avere verificato con la massima esigibile diligenza la effettiva riferibilità soggettiva delle operazioni ai diversi cedenti, risultando del tutto irrilevante […] la regolarità della contabilità e dei pagamenti ed essendo, di contro, esigibile che la società cessionaria verificasse con un minimo di diligenza, attraverso visure del P.R.A., che i cedenti fossero almeno intestatari degli automezzi con i quali effettuavano le consegne”; - a proposito dell'assunto della contribuente secondo cui, in caso di ‘reverse charge’, “l'indebita detrazione dell'IVA non sarebbe neppure tecnicamente possibile”, “la prospettazione è priva di fondamento poiché la duplicità dell'annotazione non esclude che l'IVA indicata in fattura venga portata in detrazione.
Il che, del resto, risulta direttamente dal testo dell'art. 74 del d.P.R. 1972, n. 633 […], che, infatti, prevede che la fattura debba essere annotata nel registro degli acquisti proprio ‘ai fini della detrazione’”; - in punto di sanzioni, va disatteso il motivo riguardante “l’illegittimità del provvedimento per mancata contestazione delle violazioni di legge”, “perché i fatti per i quali sono state applicate le sanzioni risultano chiaramente dal contesto dell'atto impugnato nella sua interezza ed unicità formale e[,] se è vero che i fatti debbono essere contestati, nessuna norma prevede tuttavia, a tal fine, l'impiego di formule particolari, né tantomeno la redazione di capi d’incolpazione da cui risulti la sintesi degli addebiti”; identicamente va disattesa la deduzione secondo cui “l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, sul piano sanzionatorio, dell'unicità del comportamento che aveva determinato l'irrogazione di sanzioni”, atteso che “le sanzioni risultano applicate con criterio di cumulo giuridico”.
4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Con requisitoria in data 20 dicembre 2022 depositata telematicamente, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. Mauro Vitiello, insta per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza impugnata esibisce una motivazione meramente apparente, e perciò omessa, circa il fatto che l’infedeltà della dichiarazione ai fini dell’IVA era stata desunta esclusivamente dal richiamo, a p. 3 dell’avviso di accertamento, dalle risultanze delle indagini esperite nei confronti dei fornitori della contribuente, di cui ai pp.vv.cc. elevati a loro carico. L’avviso non contiene precisazioni sulle indagini, la cui conoscenza era essenziale ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi controversi. A seguito del deposito in atti dei pp.vv.cc. riguardanti i fornitori, la contribuente rilevava che:
a) in essi non era mai stato sollevato rilievo di inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, dandosi anzi atto della loro effettiva esistenza;
b) apodittico appariva l’assunto dell’assenza, in capo ai fornitori, dei requisiti per l’esercizio dell’attività, poiché le indagini avevano evidenziato la ben diversa circostanza che i predetti non avevano semplicemente adempiuto agli oneri fiscali e contabili. Di tali fatti la CTR ha omesso l’esame.
3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazionee/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 cod. civ. La CTR a) ha ritenuto avere l’Ufficio assolto al suo onere probatorio, senza però considerare che esso in realtà non ha fornito alcuna prova del fatto che i fornitori non avessero collaboratori, mezzi di trasporto e mezzi finanziari;
b) ha sostenuto, nondimeno in aperta violazione delle regole sull’onere della prova, che gravava sulla contribuente l’onere di provare l’inconsapevolezza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, anche documentando l’esito di verifiche al P.R.A.
4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza impugnata è erronea per non aver considerato che, stante l’applicazione del meccanismo del “reverse charge”, in forza del quale il cedente non espone l’IVA in fattura ed il cessionario tratta l’operazione ai fini dell’IVA come se l’imponibile soggiacesse ad aliquota zero, illegittimamente l’avviso, in violazione della neutralità dell’IVA, pretende di recuperare dalla contribuente, quale cessionaria, “una presunta IVA indebitamente detratta invero del tutto inesistente”.
5. Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.3, 16 e 17 D.Lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 5, comma 4, e 6, commi 6 e 9-bis.3, D.Lgs. n. 471 del 1997. Tenuto presente che la contribuente, già in primo grado, aveva contestato le sanzioni per mancata indicazione in avviso degli elementi costitutivi e per mancata considerazione dell’unicità del comportamento contrario alle disposizioni di legge, la decisione della CTR sul punto è erronea, in quanto pretermette che l’irrogazione delle sanzioni nell’atto impositivo non esime l'Ufficio dall'obbligo di fornire un'esaustiva motivazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997. Né la CTR ha considerato che l’art. 15, comma 1, lett.
e) e f), D.Lgs. n. 158 del 2015 ha modificato “in melius” gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 6, D.Lgs. n. 471 del 1997. Il nuovo regime è applicabile retroattivamente anche d’ufficio ex art. 3 D.Lgs. n. 472 del 1997. Il citato art. 15, comma 1, lett. f), ha poi modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione nelle operazioni ai fini dell’IVA, previste dall’art. 6 D.Lgs. n. 471 del 1992, introducendo per l'ipotesi di inversione contabile un trattamento sanzionatorio più lieve. Rileva in particolare l’art. 6, comma 9-bis.3 D.Lgs. n. 471 del 1992.
6. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il Sostituto Procuratore Generalenon si è opposto. Giusta il comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato one ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.
Giusta il comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Giusta il comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogam