Italian Supreme Court dismisses tax revocation appeal due to lack of perceptual error in prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the revocation appeal inadmissible because the prior Cassation ruling was a decision on admissibility rather than a judgment on the merits. The taxpayers argued that a subsequent criminal acquittal revealed a perceptual error in the tax assessment, but the Court held that revocation under Article 395(4) c.p.c. requires a perceptual error, not merely new evidence. Since the previous ruling did not resolve the merits, the procedural conditions for revocation were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 3 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.; Art. 391-ter c.p.c.: Revocation of Cassation rulings is permitted only for perceptual errors regarding facts not previously contested, excluding appeals against admissibility decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20179/2022 R.G. proposto da : TERRE DI CALABRIA srl , elettivamente domiciliat a in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 86, presso lo studio dell’avvocato CANDIANO NICOLA (CNDNCL56M30E678K) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro GUERRIERO FRANCESCO -intimato avverso ORD INANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1224/2022depositata il 17/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:
1. L'Agenzia delle entrate aveva notificato a Terre di Calabria s.r.l. ed a Francesco Guerriero, quale ex legale rappresentante, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2006, aveva contestato l'indebita percezione di contributi pubblici a fondo perduto, con conseguente tassazione ai fini Ires e Iva.
2. Avverso l'atto impositivo la società e Francesco Guerriero avevano proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza. 3.Avverso la decisione del giudice di primo grado la società e Francesco Guerriero avevano proposto appello; che la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettato con sentenza n. 315/14 depositata il 25.2.2014.
4. La società e Francesco Guerriero avevano quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a sei motivi di censura. 5.Con ordinanza n. 1224/2022, depositata il 17.1.2022, questa Corte aveva rigettato il ricorso.
6. Contro questa sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. 7.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., attesa la sopravvenuta conoscenza di un atto essenziale ai fini del decidere, consistente nella sentenza penale di assoluzione di Francesco Guerriero dai reati ascrittigli in relazione ai medesimi fatti oggetto del contenzioso tributario.
2. In particolare, il procedimento penale è stato definito con la formula «perché il fatto non sussiste», emessa dal Tribunale di Castrovillari con il n. 2211/2015 e depositata il 14/01/2016, divenuta cosa giudicata l’08/04/2016. 3.Il ricorso è inammissibile. 4.La revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita, secondo quanto stabilito dall’art. 391 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. riguardante un “errore percettivo”, che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022;
Cass. n. 25752 del 2022). 5.Soltanto q uando la Corte ha deciso la causa nel merito (v. art. 384 comma 2 c.p.c.),il provvedimento è impugnabile anche ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c. (si veda, in proposito , l’art. 391 - ter c.p.c.), ma in questo caso l’ordinanza impugnata per revocazione si è limitata al rigetto dei motivi di ricorso proposti. 6.E' stato sottolineato (si veda Cass., n. 862 del 2011) che la scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (v. anche Cass. n. 21912 del 2015;
Cass. n. 31265 del 2018).
7. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno r egolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma