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Ordinanza — n. 9535/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by taxpayer's declaration to use simplified tax payment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9535/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer submitted a request to utilize the simplified tax payment procedure. Although the company argued for the dismissal of the underlying tax assessment, the court held that the formal declaration to use the simplified procedure constitutes an unequivocal waiver of the right to pursue the ongoing litigation. Consequently, the judgment was terminated without addressing the merits of the tax dispute or the specific legal arguments regarding administrative authority.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The declaration by a taxpayer to avail themselves of the simplified payment procedure constitutes an unequivocal waiver of the right to pursue the ongoing litigation, thereby extinguishing the case under Art. 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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simplified payment procedure extinguishment of litigation waiver of appeal rights taxpayer declaration procedural termination indagine su reati finanziari sospensione della riscossione fiscale indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193/2016
193 del 2016, art. 6 , questo deve essere dichiarato estinto, ex art.
Art. 391 c.p.c.
6 , questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c od .
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
24083), valendo il principio generale secondo cui le spese del giudizio estinto per condono restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
doppio contributo, in quanto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2697 cod. civ
109 t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
e dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 42 d.P.R. 600/1073
17, comma 82 e 137), violazione ed eccesso di potere, in relazione all’art. 42, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/01/2021, n. 2108
6, costituisce inequivoca rinuncia al ricors o (in tal senso, Cass. 29/01/2021, n. 2108;
Cass. 23/06/2021, n. 17915
Cass. 7/12/2017, n. 29394
17915;Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato.
Cass. 3/10/2018, n. 24083
Cass. 12/11/2015, n. 23175
Cass. 7/12/2018, n. 31732
Cass. 7/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20151/2016 R.G. proposto da : RAFF S.R.L.,in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difes a , in forza di procura speciale a m argine del r icorso, dall'Avv. Francesco Scifo, elettivamente domiciliata presso l ’avv. Mario Gerundo, in Roma alla via Pistelli 4; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegn a , n. 38 /0 4 /20 16 , pronunciata il 12 febbraio 2016 e depositata in data 22febbraio 2016, non notificata;

DEFINIZIONE AGEVOLATAudita la relazione della causa tenuta all’adunanza camerale del 17 marzo 2023 dal relatore consigliere Federico Lume. Rilevato che - la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello di Raff s.r.l. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Nuoro, reiettiva del ricorso della società contro l’avviso di accertamento n. TW5036G00457/2012 per Ires, Iva e Irap anno 2006; - contro tale sentenza propone ricorso, affidato a tre motivi, la società Raff s.r.l.; -l’Agenzia resiste con controricorso; -i l ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 .

Considerato che:

1. Conil primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ, la società deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 57 d. P . R . n. 633 del 1972 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché violazione e erronea applicazione dei commi 130, 131, 132 dell’art. 1 della l. n. 208 del 2015 e del d.lgs. 128 del 2015, e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 in relazione all’art.24 Cost., contestando l’omesso esame di un fatto storico costituito dal fatto che,alla data della sentenza , il d.lgs. 158 de l 2015 e il d.lgs. n. 128 del 2015 avevanoreso inapplicabile la disciplina sul raddoppio dei termini.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché, ai fini delle imposte dirette, dell’art. 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 109 t.u.i.r., nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce   violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost., del d.P.R. n. 266/1987, articolo 20, comma 1 lett. a e b , della l. n. 127/1997 (art. 17, comma 82 e 137), violazione ed eccesso di potere, in relazione all’art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973, e dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1073, terzo comma: nullità insanabile e/o inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante per mancanza della qualifica di dirigente assunto per pubblico concorso, nonché difetto di valida delega e di qualifica dirigenziale del delegato.

2. La società ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 convertito dalla l. n. 225/2016, relativa non all’avviso n.TW5036G00457/2012, oggetto della sentenza ma alla cartella n. 0 7420130014636705 , emessa a seguito del medesimo, unitamente alla comunicazione degli importi dovuti emessa dall’Agente della riscossione ai fini della definizione della cartella e alla prova del loro pagamento. Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citatod.l. n. 193 del 2016, art. 6 , questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c od . p roc . c iv . , rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui ald.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricors o (in tal senso, Cass. 29/01/2021, n. 2108;

Cass.23/06/2021, n. 17915;Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.

3. Non si deve inoltre provvedere sulle spese del giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 3/10/2018, n. 24083), valendo il principio generale secondo cui le spese del giudizio estinto per condono restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, comma 3. Non ricorrono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, in quanto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 12/11/2015, n. 23175;

Cass. 7/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispec