Cassation court dismisses appeal due to lack of standing for a tax collection contractor to challenge local tax decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, a tax collection contractor, lacked the legal standing to challenge the tax assessment. The lower court had ruled in favor of the contractor regarding the tax value, but the contractor attempted to appeal the original decision issued by the municipality. The Supreme Court held that the contractor's authority is limited to defending acts emanated by the municipality within the concession contract, granting no standing to independently challenge acts issued directly to the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. n. 546/1992; The tax collection contractor lacks standing to independently challenge tax acts issued by the municipality to the taxpayer, as their role is restricted to defending acts emanated by the municipality within the scope of the concession contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21174/2018 R.G. proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell’avvocato GUIDOTTI STEFANO (GDTSFN74S13A123W) e rappresentata e difesa dall'avvocato CICERCHIA RENATO (CCRRNT67C19A123Z) -ricorrente- contro EDANCA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA CARLA (GMBCRL66P47H501J) e rappresentata e difesa dagli avvocati BACECCI DAVID (BCCDVD67S07L182U), GRIMALDI DANIELE (GRMDNL67M31H501R) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LAZIO n. 6/2018 depositata il 04/01/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Edanca s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i., adottato e notificatole dal Comune di Guidonia Montecelio, per l’anno 2006, relativo al terreno di sua proprietà sito nell’ambito territoriale di tale Comune, asserendo la non imponibilità del terreno in quanto destinato a cava, la prescrizione del potere di accertamento, l’eccessivo valore attribuito. 2.Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado, con riduzione del valore attribuito al terreno. 3.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della Tre Esse Italia s.r.l., mentre ha accolto quello incidentale della contribuente, con sentenza confermata in appello.
Nella sentenza impugnata si legge che le cave di travertino non sono edificabili né in diritto né in fatto in considerazione del loro inquadramento nella zona D/3 ed E del piano regolatore e che neppure sono terreni agricoli, per cui non possono essere inclusi nei beni assoggettati ad i.c.i. 4.La Tre Esse Italia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 5.La contribuente ha resistito con controricorso ed ha depositato due ulteriori memorie, in cui ha eccepito il difetto di legittimazione all’impugnazione della ricorrente, essendo stato l’atto impositivo emesso e notificato dal Comune. 6.La causa, originariamente fissata presso la Sesta Sezione, oggi soppressa, è stata rinviata all’adunanza camerale del 3 aprile 2023, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto i terreni qualificati come estrattivi dai piani regolatori sono destinati ad un’attività di tipo industriale, che ne esclude la natura agricola, e sono suscettibili di edificazione, ancorché limitata, sicché devono essere considerate aree edificabili e, come tali, assoggettate ad i.c.i.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di carenza di legitimatio ad causam e conseguente carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, da ritenersi perciò inammissibile. Tale eccezione è già stata formulata in appello (vedi p. 2 delle controdeduzioni dell’appello incidentale), ma su di essa il giudice di merito non si è pronunciato, in quanto l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla contribuente e l’esclusione dei presupposti impositivi i.c.i. hanno reso superflua la decisione dell’appello principale di Tre Esse Italia s.r.l. (avente ad oggetto il valore impositivo dei beni assoggettati a tassazione) e la preliminare verifica della sua legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento della questione.
Deve, difatti, sottolinearsi che, nonostante nella sentenza impugnata si legga che l’appello principale è stato rigettato, invero, tale impugnazione non è stata proprio esaminata, in quanto, una volta esclusa l’imponibilità della cava, la valutazione di tale bene è diventata irrilevante. Da tale premessa deriva che, non essendovi stato alcun esame e alcuna decisione in ordine all’eccepito difetto di legittimazione all’impugnazione, la questione può essere riproposta in questa sede, senza che sia né necessaria né possibile la proposizione di un ricorso incidentale (Cass., Sez. 6-L, 23/07/2018, n. 19503, secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio).
3. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto nei confronti del Comune, che ha adottato l’atto impugnato. Secondo la disciplina generale del processo, il termine "parte" va inteso o in senso puramente formale, come il soggetto che agisce nel processo, compiendo i relativi atti (primo tra tutti la proposizione della domanda), od in senso sostanziale, come il soggetto titolare (attivo o passivo) del diritto controverso. L'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al processo tributario, definisce la parte attiva secondo l'accezione di cui al codice di procedura civile, richiamando genericamente la figura del ricorrente ossia la parte che propone la domanda, introducendo altresì la nozione di parte legittimata in senso sostanziale rispetto alla parte resistente, individuata nell'ufficio o ente che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto (silenzio rifiuto).
Secondo un'interpretazione letterale dell'art. 10, legittimato passivo è il soggetto che "ha emesso l'atto" notificato al contribuente. Si ritiene, pertanto, che la legittimazione passiva del concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili. Orbene, la circostanza che il Comune di Guidonia Montecelio abbia stipulato con la concessionaria un contratto di affidamento della gestione dell'attività di riscossione nonché della preliminare attività accertativa, non attribuisce alla concessionaria la legittimazione ad agire anche al di fuori del rapporto concessorio, nell’ambito della quale essa può agire in giudizio solo per difendere atti dalla stessa emanati.
Per contro, essa non ha alcuna legittimazione processuale rispetto ad atti emanati, sottoscritti e notificati al contribuente dall'ente locale. Ne consegue che la società Tre Esse Italia non era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado così come non è legittimata ad impugnare la sentenza dei giudici regionali con l'odierno ricorso, in quanto unico legittimato è il Comune di Guidonia Montecelio, soccombente in primo grado (v. in questi termini, tra le stesse parti, Cass., Sez. civ. 5, 13 settembre 2018, n. 22304, tra le tante). 2.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società Tre Esse Italia s.r.l. a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge ed oltre esborsi pari 200,00; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore import