Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9505/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed on litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9505/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit, which was accepted by the tax authority. The appellant had previously argued that voluntary payment within 60 days should exempt them from collection penalties, while the tax agency contended it was an overdue payment. The court ruled that since the parties reached an agreement on cost compensation and the appellant formally renounced the appeal, the litigation must be extinguished without a substantive ruling on the penalty issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant and accepted by the respondent results in the extinction of the proceedings, precluding the application of the rule requiring the losing party to pay the unified contribution.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation tax collection penalties voluntary payment exemption unified contribution waiver Cassation procedure arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 17, comma 3, D.Lgs. 112/1999
civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 17, terzo comma, del D.Lgs.
Art. 32, D.Lgs. 46/1999
112 del 1999, come mod., nonché dell’art. 32 del D.Lgs.
Art. 36 bis, DPR 600/1973
Oggetto:Cartella esattoriale ex art. 36 bis , Dpr 600/73 - Pagamento nei 60 gg.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992
civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 15 del D.Lgs.
Art. 91 c.p.c.
546 del 1992, dell’art. 91 cod.
Art. 75 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 75 disp.
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
civ., e dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n.
art. 91 cod. proc. civ
546 del 1992, dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art.
art. 75 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’Andria Cataldo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto depositato, dall’Avv. Vincenzo Marano che ha indicato recapito PEC, ed è stato nominato in sostituzione del precedente difensore, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del nuovo difensore, al viale Regina Margherita n. 290 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 276, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 25.1.2017, e pubblicata il 30.1.2017; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto:Cartella esattoriale ex art. 36 bis , Dpr 600/73 - Pagamento nei 60 gg. - Aggi esattoriali -Rinuncia al ricorso - Accettazione -Conseguenze. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate recapitava a D’Andria Cataldo la cartella di pagamento n. 097 2010 010165256323, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, avente ad oggetto Irpef, Irap ed accessori.

2. Il contribuente impugnava l’atto impoesattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando unicamente l’ammontare degli aggi richiesti, avendo corrisposto tutto quanto preteso dall’Amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. In sostanza il contribuente domandava il rimborso di quanto versato a titolo di aggio di riscossione. La CTP rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che rigettava la sua impugnativa, ritenendo che non si fosse in presenza di un adempimento spontaneo, bensì di un’ipotesi di inadempimento.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, Cataldo D’Andria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, e poi dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 17, terzo comma, del D.Lgs. n. 112 del 1999, come mod., nonché dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto che l’aggio dovesse essere corrisposto, sebbene il pagamento di ogni somma richiesta mediante la cartella esattoriale sia stato effettuato nei sessanta giorni dalla sua notificazione.

2. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., e dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002, in materia di ingiustificata condanna al pagamento delle spese di lite.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente. Il ricorrente ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. L’Avvocatura dello Stato, con atto del 23.1.2023 (f.to Sergio Fiorentino), ha accettato la rinuncia, concordando sulla compensazione delle spese di lite.

4. Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Tenuto conto dell’oggetto della controversia e dell’accordo raggiunto dalle parti in proposito, le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V,9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto da D’Andria Cataldo e cessata la materia del contendere, avendo il contribuente depositato rinuncia al ricorso che è stata accettata dall’Agenzia delle Entrate. Dich