Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the plaintiff, extinguishing the proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the plaintiff formally withdrew the appeal. The plaintiff, representing the Municipality of Carmagnola, had previously filed a cassation appeal against a lower court judgment but subsequently renounced the right to continue the litigation. The court ruled that this withdrawal extinguished the case and ordered the parties to share the litigation costs, noting that the special fee for losing appeals does not apply to withdrawn cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and precludes the application of the additional contribution fee for the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25008/2018 R.G. proposto da: COMUNE DI CARMAGNOLA TO, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -ricorrente- contro CAVE GERMAIRE SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP62P25A326T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PIEMONTE n. 147/2018 depositata il 19/01/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO Il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia (notificata alla controparte, successivamente alla fissazione dell’adunanza camerale del 3 aprile 2023), sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese devono essere integralmente compensate. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica).
P.Q.M.
La Corte: dichiara estinto il processo; dichiara integralmente compensate le spese di questo giud