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Ordinanza Interlocutoria — n. 9417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal case pending simplified settlement under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal case pending the simplified settlement procedure introduced by the 2022 law. The taxpayer requested this expedited resolution while the tax agency opposed the request. Consequently, the proceedings were halted until July 10, 2023, to allow for the settlement process.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency may be defined via simplified settlement, suspending the trial until the deadline for filing the request and payment.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute suspension Revenue Agency Law 197/2022 Cassation suspension tax appeal settlement deadline amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022
375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod.
Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022
375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod.
Art. 375, last paragraph of the Civil Procedure Code
Art. 380-bis.1 of the Civil Procedure Code
art. 111 Cost
civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., con riferimento alle operazioni diprelevamento da conti intestati a terzi.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento di una percentuale di costi sui maggiori ricavi accertati.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. RG 24245-2020proposto da: GIANCOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, unitamente agli avvocati LUCA ROSSI e CESARE FEDERICO GLENDI , da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la sentenza n. 230/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 24/2/2020; IRPEFudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che: 1.Enrico Giancola, gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IRPEF, IVA e IRAP;

2. la Commissione tributaria p rovinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Ufficio e appello incidentale del contribuente, accoglieva parzialmenteentrambi i gravami , affermando che l'appello dell'Ufficio erafondato quanto alla irretroattività delle modifiche apportate dal d.l. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'appello incidentale della parte contribuente erafondato in relazione ad alcune delle riprese, con conseguente rideterminazione dei maggiori ricavi;

3. la parte contribuente proponeva ricorsoper cassazione affidato a tre motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza davanti alla sesta sezione di questa Corte depositava memoria insistendo per l'accoglimento mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso;

4. a seguito di rinvio dalla sesta sezione, ilricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 febbraio 202 3 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25/10/2016, n. 197 , dopo la quale l’Avvocatura depositava diniego di definizione agevolata ai sensi della l. n. 130 del 2022. Considerato che:

1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo l’errore della C.T . R . laddove ha escluso chele modifiche ad esso apportate dal d.l. n. 193 del 2016 avesseroportata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione,proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,132 e 156, secondo comma, cod. proc. civ. , e 118 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 111 Cost., con riferimento alle operazioni diprelevamento da conti intestati a terzi. Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento di una percentuale di costi sui maggiori ricavi accertati.

2. Il ricorrente ha depositato telematicamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, entrata in vigore il 1/1/2023), istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando espressamente divolersi avvalere della definizione agevolata.

3. Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi delcomma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 mentre l’art. 1, comma 197, prevede che   Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

4. Pertanto la causa va sospesa fino al 10 luglio 2023 in applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del2022.

P.Q.M.

sospende la causa fino a