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Ordinanza Interlocutoria — n. 9398/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over solar panels due to new budget law transitional period.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9398/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax dispute regarding solar panel valuation and penalties pending the application of new budget law provisions. The taxpayer argued for procedural violations and lack of clarity in tax assessments, while the municipality maintained the validity of its accounting-based calculations. The decision was based on the taxpayer's request to utilize the simplified definition procedure established by the 2023 budget law, which automatically suspends proceedings until July 10, 2023.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court suspends ongoing tax proceedings when the taxpayer requests the simplified definition procedure, deferring the judgment until the statutory deadline for applying the new budget law provisions.

Parole chiave

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simplified definition procedure budget law 2023 tax suspension solar panel valuation procedural deadline indennità di prima sistemazione tardivo pagamento delle spese sgravio fiscale successivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ai sensi dell’art. 1, comma 197, della citata legge,le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
art. 372 cod.proc.civ
Avverso la sentenza indicata in epigrafe l’ ente contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, svolgendo cinque motivi.La ricorrente depositava memorie ex art. 372 cod.proc.civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17900/2018 R.G. proposto da: KOKUSAI SAN DONACI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato MARI ALESSANDRA (MRALSN66B67H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI SAN DONACI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Laura Mantegazza 24 presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato CAFORIO CARLO (CFRCRL63S06F152V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 3672/2017 depositata il 07/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO

RITENUTO IN FATTO

1. La società Kokusai San Donaci s.r.l procedeva, nell’ottobre 2011, all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico come opificio in categoria D/1 attribuendo la rendita catastale di euro 31.198,00 e successivamente nel medesimo anno presentava la dichiarazione ICI per l’anno 2011, sebbene l’esecuzione dell’opera fosse terminatagià nell’anno 2009, giacchè, in presenza della incertezza normativa in materia, non aveva provveduto immediatamente all’accatastamento. Il Comune di San Donaci notificava due avvisi di accertamento per le annualità 2010 e 2011, rispettivamente in data 29 novembre 2012 e 12 dicembre 2012, applicando il criterio contabile di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 30.11.1992.

La ricorrente presentava in data 4.01.2013 istanza di annullamento in autotutela, che veniva respinta il 12 aprile 2013 successivamente allascadenza del termine di cui all’art. 21 del d.lg. 546/1992. La società impugnava i dinieghi di annullamento in autotutela nonché i relativi avvisi di accertamento, sul rilievo che il diniego di autotutela era stato adottato senza instaurare il preventivo contraddittorio con la contribuente, la carenza motivazionale degli atti di diniego, l’illegittimità della pretesa tributaria. La CTP di Brindisi respingeva il ricorso sul presupposto che gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi non essendo stati impugnati nel termine di sessanta giorni dalla società.

Proposto appello avverso la sentenza di prime cure, la CTR della Puglia adita respingeva i l gravam e della contribuente sul presupposto che i dinieghi di autotutela non presentavano alcun vizio motivazionale, in quanto indicavano il criterio del valore contabile adottato per la determinazione della rendita applicabile ai fabbricati non iscritti in catasto come lo era l’impianto fotovoltaico negli anni 2010 e 2011. Avverso la sentenza indicata in epigrafe l’ ente contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, svolgendo cinque motivi.La ricorrente depositava memorie ex art. 372 cod.proc.civ. e successive memorie difensive.

Il Comuneresiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: 2.Con il primomotivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 dello Statuto del Contribuente, nonché dell’art. 7 del d.lgs n. 241/1990 in relazione agli artt. 97, 23 e 53 Cost, degli artt. 1,2 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 7 del d.l. n. 333 dell’11.07.1992 e dell’art. 28 r.d. l. n. 652 del 13.04.1939, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali esclusola necessità del contraddittorio preventivo prima di procedere al diniego di annullamento in autotutela, assumendo che detto presupposto è sempre necessario prima dell’adozione d un atto impositivo.

3. Con la seconda censura si denuncia la violazione degli artt. 1,2 e 5 del dl.gs n. 504/92, nonchè dell’art. 7 d.l.. n. 333 dell’11.07.1992, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.;per avere i giudici regionali affermato che la motivazione dei dinieghi era adeguata e idonea a consentire alla parte di predisporre opportune difese, contestando il criterio contabile adottato dal Comune per l’accertamento della rendita nelle annualità in cui l’impianto non era iscritto in catasto.

4. Con il terzo strumento di ricorso, la società contribuente reitera le doglianze di cui al secondo motivo, lamentando la violazione del principio di buona fede del Comune , in considerazione della incertezza normativa che ha contraddistinto la materia dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici.

5. Il quarto motivo deduce l’omessa motivazione in merito agli accessori del tributo, ritenendo la non debenza delle sanzioni per l’incertezza normativa in materia.

6. L’ultima doglianza denuncia la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 30 12.1992 e degli artt. 6d.lgs. n. 472/1997 e 10 della Legge n. 212 del 2000, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ; per avere il giudicante omesso di pronunciarsi in merito alle sanzioni applicate, che avrebbero dovuto essere escluse in presenza dell’incertezza normativa del settore.In via preliminare, il ricorrente con le memorie ex art. 372 cod.proc.civ. ha istato per il rinvio della trattazione del r icorso ad altra udienza success iva al 31/03/2023, inconsiderazione del fatto che a tale data, successiva all’adunanza del 15/03/2023,scade il termine concesso ai Comuni dall’Art.1(205) della le gge 29/12/2022 n.197 (Legge Bilancio 2023) per stabilire l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 dello stesso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 197, della citata legge,le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.Pertanto, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo ( sempre ch e l’ente locale decida di aderire alla procedura di definizione agevolata).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo. Così d