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Ordinanza Interlocutoria — n. 9321/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remanded to new term awaiting Supreme Court guidance on tax prescription exception applicability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9321/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new term pending decisions from the Public Prosecutor's Office regarding the assignment of the matter to the Supreme Court. The dispute concerns whether the tax authority can raise a prescription defense against a refund claim based on Article 2, paragraph 58 of Law 350/2003. The court deferred judgment because analogous cases are currently awaiting the Supreme Court's interpretation of whether this article is merely advisory or directly applicable to judges.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 58 della l. 350/2003; The provision regarding the non-exception of prescription by tax authorities lacks direct applicability by judges and serves only as an advisory invitation to administrative offices.

Parole chiave

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tax prescription defense refund claim eligibility Supreme Court guidance administrative advisory rule legal certainty principle remission to new term public prosecutor office rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 58 della l. 350/2003
La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l.
Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013
350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 7 febbraio 2007, n.2787
per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass. SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art.
Cass. sez. un. 2013, n. 112
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27406/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro IRCAC ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SAMMARTINO (SMMSVT46A02H194F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO (SVGGPP68M22F205N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Sicilia, sez. di PALERMO n.1430/2017, depositata i l 11/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre contro l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 14301/14/17 dep. 11 aprile 2016, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpeg anno 1976, in considerazione delle ritenute d’acconto subite e dell’acconto versato, ha accolto l’appello della contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio.

La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l. 350/2003, non condividendo l’interpretazione data dai primi giudici all’art. 2 comma 58 l. 350 del 2003, ritenuta in contrasto con la lettera della norma e il principio di certezza dei rapporti giuridici ha ritenuto non proponibile da parte dell’AF l’eccezione di prescrizione, riconoscendo il diritto al rimborso. Ricorre con quattro motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso l’Ircac. Rilevato che: nell'adunanza camerale del 15 marzo 2023, in causa analoga fra le stesse parti (causa RG 17935/16 Ag. entrate c.

IRCAC), è stata resa ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla P.P. per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass. SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data.

Preso atto che le altre cause analoghe pendenti tra le stesse parti sono state rinviate a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P.Pres. (in relazione all’ordinanza di rimessione nella causa RG 17935/16 Agenzia delle entrate contro IRCAC)).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P. Pres. al fine della rimessione della causa alle Sezioni Unite dec