Cassation court allows tax agency appeal, ruling costs must be deducted in the year of actual expenditure, not the following year.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the lower court's decision to permit Liquigas to deduct 2006 incentive costs in the 2007 tax year. The agency argued that without specific derogation, costs must be deducted in the year of actual expenditure based on certainty and determinability. The court agreed, holding that the general rule on income imputation is binding and prevents taxpayers from arbitrarily shifting deduction periods to alter financial results.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 comma 1 e 2 TUIR; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The general rule on the temporal imputation of negative income components is binding for both taxpayer and tax authority, prohibiting the deduction of costs in an exercise different from the one of competence regardless of the absence of damage to the treasury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27738/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro LIQUIGAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato ELEFANTE TULLIO (LFNTLL66H04F839C) che la rappresenta e difende come da procura in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. di MILANO,n. 3249/2017 , depositata i l 18/07/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere MARIA ENZA LA TORRE. Ritenuto che: L’Agenzia dele entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di Liquigas spa del diniego di rimborso per Ires anno 2007 – derivante dalla mancata deduzione, per mero errore materiale, di costi per incentivo all’esodo corrisposti ai propri dipendenti- ha accolto l’appello della società . La CTR, per quanto ancora rileva, ha accolto l’appello, ritenendo che nell’anno 2006 mancava la certezza e determinabilità dell’effettivo esborso necessario per il pagamento degli incentivi ai lavoratori, per cui la società ha preferito rimandare all’esercizio successivo d’imposta, nel quale la società ha avuto certezza di quanto effettivamente pagato.
La società contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto ritenuto dalla società contribuente, non impinge in questione di fatto né è estraneo alla ratio decidendidella sentenza impugnata, deducendosi con esso la violazione di norme di diritto.
2. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 109 co mmi 1 e 2 TUIR ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che la società avesse correttamente imputato i costi relativi all’incentivo all’esodo dei dipendenti per l’anno 2006 nell’anno 2007. Ritiene la ricorrente Agenzia che in mancanza di una specifica disciplina per i componenti negativi di reddito costituenti incentivi all’esodo ai dipendenti in deroga all’art. 109 TUIR, la deducibilità è legata alla ricorrenza dei requisiti di competenza economica, certezza e obiettiva determinabilità di cui alla norma citata. Nel caso di specie i contratti di incentivo all’esodo sono stati conclusi nel corso del 2006 per cui già da quell’anno la società era a conoscenza della certezza e determinabilità dell’ammontare degli incentivi. Era pertanto nell’anno 2006 che rientravano tali costi di competenza, preso atto del principio di inderogabilità delle regole sulla imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa (Cass. 22307/17).
3. Il motivo è fondato. Va premesso che, come pì volte chiarito da quest a Corte, l'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, non permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da questo, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anzich́ ad un altro pu ̀ , in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi (Cass. sez. 5,19/05/2022 n. 16093;
Sez. 5, n. 23521 del 27/10/2020; Cass. Sez. 5, 12/7/2018, n. 18401; Cass. Sez. 5, 12/2/2010, n. 3418). Non ̀ , dunq ue, consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dall'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono vincolanti sia per il contribuente, che per l'Erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono ń legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che ̀ irrilevante l'eventuale insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass.
Sez. 5, 6/9/2017, n. 20805). La CTR non si è adeguata agli indicati principi per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d